AS 2003 5347
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come se- gue:
Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari (LDerr); nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 2 cpv. 4 4 La designazione, la pubblicità e i documenti commerciali per prodotti non ottenuti secondo la presente ordinanza non devono suscitare l’impressione che i prodotti siano stati ottenuti secondo le norme della produzione biologica, a meno che le designazioni in questione non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derra- te alimentari o negli alimenti per animali o che esse non abbiano manifestamente alcun legame con il modo di produzione.
Art. 11a Test delle irroratrici Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio ricono- sciuto dall’Ufficio federale. Sono fatte salve le aziende Demeter che impiegano i loro apparecchi unicamente per spargere preparati biodinamici.
2003-0928 5347
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2003
3bis Il Dipartimento stabilisce una lista di specie o di sottogruppi di specie di cui esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica e un numero sufficiente di varietà di produ- zione biologica.
Art. 13a Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici
1 Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non
biologici deve provare: a. che non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica adeguati; o b. che nessun offerente è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante la loro ’ordinazione sia stata fatta a tempo debito. 2 L’estratto dell’offerta disponibile registrata nel sistema d’informazione di cui al- l’articolo 33a è considerato alla stregua di una prova ai sensi del capoverso 1. 3 Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare la quantità e le varietà utilizzate al gestore del sistema d’informazione di cui all’articolo 33a. 4 Nel caso di specie o sottogruppi di specie per i quali non esistono o esistono soltan- to in quantità molto esigua sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica è possibile impiegare sementi e materiale vegetativo di molti- plicazione non biologici senza dover fornire la prova di cui al capoverso 2 e senza procedere alla notificazione ai sensi del capoverso 3. Conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale, il gestore del sistema d’informazione designa in quest’ultimo tali varietà o specie. 5 Nel caso di specie o sottogruppi di specie di cui all’articolo 13 capoverso 3bis pos- sono essere impiegati sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologi- ci unicamente con l’autorizzazione dell’Ufficio federale. L’autorizzazione è conces- sa soltanto se tali sementi e tale materiale servono a scopo di ricerca, a prove sul campo su piccole superfici o alla preservazione di una varietà.
6 Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici possono essere
impiegati soltanto se non sono stati trattati con prodotti fitosanitari; sono fatti salvi i trattamenti con prodotti fitosanitari omologati per la coltura biologica e i trattamenti chimici che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono stati prescritti per tutte la varietà di una specie determinata nella regione in cui è previsto l’impiego delle sementi o del materiale vegetativo di moltiplicazione.
3 L’incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato in media a concorrenza del 30 per cento della materia secca della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall’azienda,
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questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un’azienda in conversione al 100 per cento. 4 La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la materia secca: a. il 10 per cento del consumo totale dei ruminanti; b. il 20 per cento del consumo totale per categoria di animali, per i non rumi- nanti.
Art. 17 cpv. 3 Abrogato
Art. 21 In un prodotto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1, un ingrediente ottenuto secondo le norme dell’agricoltura biologica non deve essere mescolato con un ingrediente dello stesso genere ottenuto secondo altre norme.
Sezione 5: Alimenti per animali
Art. 21a Designazione 1 Le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali e gli altri alimenti per animali, la cui materia organica contiene almeno il 95 per cento di componenti provenienti dalla coltura biologica, possono essere designati come prodotti biologici mediante l’indicazione «di produzione biologica». 2 Per i prodotti la cui materia organica contiene meno del 95 per cento di materia prima provenienti dalla coltura biologica e che sono ammessi per la produzione biologica ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1 può essere menzionata solo l’indica- zione «può essere impiegato nell’agricoltura biologica conformemente all’ordinanza sull’agricoltura biologica».
Art. 21b Esigenze complementari in materia di designazione Le indicazioni di cui all’articolo 21a devono soddisfare le esigenze seguenti: a. non devono risaltare per colore, forma o stile di scrittura maggiormente della descrizione o della designazione dell’alimento per animali; b. devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la materia organica, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti prodotti da superfici in conversione; c. devono contenere il nome e/o il numero di codice dell’ente di certificazione dell’azienda che ha proceduto all’ultima preparazione;
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d. devono enumerare le designazioni delle materie prime di alimenti per anima- li provenienti dalla coltura biologica o da una coltura in conversione.
Art. 30 cpv. 5 e 6 5 Gli enti di certificazione trasmettono all’Ufficio federale, al più tardi il 31 gennaio, l’elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell’anno precedente e di quelle iscritte per l’anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto di sintesi. L’Ufficio federale può emanare istruzioni a tal proposito. 6 Notificano le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all’Ufficio federale.
Art. 33 Ufficio federale dell’agricoltura 1 L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale, fatto salvo l’ar- ticolo 34. Nel caso in cui le derrate alimentari non siano interessate, esso applica la legislazione sull’agricoltura.
2 L’Ufficio federale:
a. tiene un elenco che indica il nome e l’indirizzo delle imprese sottoposte alla procedura di controllo; b. tiene un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel cam- po d’applicazione della presente ordinanza; c. registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; d. informa i servizi cantonali interessati e gli enti di certificazione sulle misure prese in virtù dell’articolo 169 LAgr. 3 Sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell’ambito dell’accreditamento. Può emanare istruzioni.
4 Può far capo ad esperti.
Art. 33a Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione biologici 1 L’Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica di Frick (IRAB) gestisce il sistema d’informazione «OrganicXseeds» sulle sementi e sul materiale vegetativo di molti- plicazione di produzione biologica. Tale sistema d’informazione consente di: a. registrare il materiale di moltiplicazione di produzione biologica; la richiesta di procedere a nuove registrazioni compete all’offerente; b. provare che il materiale di moltiplicazione di produzione biologica è dispo- nibile. 2 Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d’informazione e scaricare informazioni sulla disponibilità di materiale di moltiplicazione di produzione biolo- gica.
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3 Il Dipartimento disciplina segnatamente:
a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d’informazione; b. le modalità d’accesso ai dati.
Art. 34 Cantoni 1 L’esecuzione della presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimen- tari spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari. 2 Se constatano infrazioni ne informano l’Ufficio federale e gli enti di certificazione.
Art. 36 e 37 Abrogati
Art. 39 Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione Le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione non conformi all’articolo 13a ordinati prima del 1° gennaio 2004 possono essere impiegati dopo tale data.
Abrogati
Art. 39e Alimenti per animali Gli alimenti per animali che sono stati preparati prima del 1° luglio 2004 possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2004.
1 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, fino al 31 dicembre 2005 è lecito acquistare animali provenienti da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo: a. le galline ovaiole fino all’età di 18 settimane; b. i pulcini destinati all’ingrasso, se sono stabulati al più tardi 3 giorni dopo la loro nascita.
2 In deroga all’articolo 2 capoverso 6, i marchi contenenti designazioni menzionate nell’articolo 2 possono essere utilizzati sino al 1° luglio 2006 nell’etichettatura e nella pubblicità per materie prime di alimenti per animali, nonché per alimenti semplici e composti per animali non conformi alla presente ordinanza, per quanto: a. il marchio sia stato depositato precedentemente al 1° gennaio 2000; e
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b. il marchio sia in ogni momento provvisto di un’indicazione inequivocabile, nettamente visibile e facilmente leggibile secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono stati ottenuti secondo le norme dell’agricoltura biologica fissate nella presente ordinanza.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2004.
2 Gli articoli 21a, 21b e l’allegato 1 lettera D entrano in vigore il 1° luglio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1
D. Preparazione di alimenti semplici e composti per animali, nonché di materie prime di alimenti per animali
La presente sezione si applica alle imprese che preparano, per conto proprio o di terzi, prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c della presente ordinanza. Essa non si applica né alle imprese che trattano derrate alimentari la cui trasforma- zione genera, come sottoprodotti, materie prime di alimenti per animali, né ai centri di raccolta di cereali. 1. Se la procedura di controllo è intrapresa per la prima volta occorre adempiere i compiti seguenti: a. L’impresa e l’ente di certificazione stilano una descrizione completa dell’u- nità d’esercizio. Tale descrizione deve contenere:
1. indicazioni sugli impianti che servono alla ricezione, alla preparazione
e all’immagazzinamento dei prodotti per gli alimenti per animali, prima e dopo le relative operazioni;
2. indicazioni sugli impianti per l’immagazzinamento di altri prodotti im-
piegati per la preparazione di alimenti per animali;
3. indicazioni sugli impianti per l’immagazzinamento dei prodotti per la
pulizia e la disinfezione;
4. una descrizione degli alimenti composti per animali che l’impresa in-
tende fabbricare, nonché l’indicazione della specie o della categoria di animali a cui sono destinati tali alimenti;
5. la designazione delle materie prime di alimenti per animali che l’impre-
sa intende impiegare nella preparazione; b. L’impresa e l’ente di certificazione stabiliscono le misure concrete che de- vono essere prese per garantire il rispetto della presente ordinanza. Occorre in particolare prendere misure precauzionali volte ad attenuare il rischio di contaminazione dovuto a sostanze o prodotti non autorizzati ai sensi della presente ordinanza. Conformemente al sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) occorre definire, applicare, rispettare e aggior- nare le procedure di controllo adeguate. L’ente di certificazione deve fondar- si su tali procedure per valutare globalmente i rischi potenziali derivanti da ogni preparazione e per stabilire un piano di controllo che preveda un mini- mo di prelievi di campioni in funzione dei rischi. c. La descrizione e le misure di cui trattasi figurano in un rapporto che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell’impresa. Inoltre, la persona responsabile si impegna nel rapporto:
1. a sbrigare gli affari conformemente alle disposizioni della presente or-
dinanza e ad accettare le corrispondenti misure in caso d’infrazione;
2. a badare che l’ente di certificazione abbia accesso a tutti gli impianti di
immagazzinamento utilizzati.
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2. Oltre al controllo annuo completo, l’ente di certificazione deve effettuare control- li mirati sulla base della valutazione generale del rischio potenziale d’inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza. Esso deve segnatamente concentrarsi sui punti critici del processo di preparazione – menzionati dall’impresa – al fine di verificare se le operazioni di lavoro sono sorvegliate ed esaminate correttamente. Tutti i luoghi dove l’impresa esercita la sua attività possono essere oggetto di con- trolli a intervalli proporzionali ai rischi comportati da detta attività. 3. La contabilità deve contenere indicazioni concernenti l’origine, il tipo e la quanti- tà di materie prime di alimenti per animali e, se del caso, la composizione degli alimenti composti e gli additivi nonché informazioni sulla vendita dei prodotti finiti.
4. Per la preparazione dei prodotti, l’impresa assicura:
a. la separazione fisica degli alimenti biologici per animali o provenienti da a- ziende in conversione, o alimenti per animali fabbricati con tali alimenti, da- gli alimenti per animali non provenienti da coltura biologica; b. la separazione, nelle unità, degli impianti che servono alla preparazione di alimenti composti per animali oggetto della presente ordinanza da quelle che servono alla preparazione di alimenti per animali che non rientrano nel cam- po d’applicazione della presente ordinanza; c. in deroga alle precedenti norme e di comune accordo con l’ente di certifica- zione competente, la preparazione può essere continuata negli stessi impianti sino al 31 dicembre 2009, a condizione che:
1. non sia simultanea e che prima della preparazione di alimenti per ani-
mali oggetto della presente ordinanza, la linea di produzione sia sotto- posta a pulizia la cui efficacia sia stata verificata. L’impresa è tenuta a documentare le operazioni di lavoro;
2. l’impresa provvede all’adozione delle misure necessarie ai sensi della
valutazione dei rischi menzionata nella sezione D numero 1 lettera b del presente allegato e si assicura che prodotti non conformi alle prescri- zioni della presente ordinanza non giungano sul mercato muniti di un riferimento all’agricoltura biologica. L’approvazione dell’ente di certificazione può portare su una o più ope- razioni della preparazione. 5. Se dei prodotti sono trasferiti in un’altra unità di produzione o di preparazione o in impianti di immagazzinamento, l’impresa deve assicurarsi che le seguenti condi- zioni siano soddisfatte: a. per il trasporto, occorre separare fisicamente gli alimenti biologici per ani- mali o provenienti da aziende in conversione o gli alimenti per animali fab- bricati con tali alimenti, dagli alimenti per animali non provenienti da coltu- ra biologica; b. i mezzi e i contenitori impiegati per il trasporto di prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza possono essere impiegati per il trasporto di prodotti oggetto della presente ordinanza soltanto se:
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1. prima del trasporto, sono stati sottoposti a pulizia la cui efficacia
sia stata verificata. L’impresa è tenuta a documentare le operazioni di lavoro;
2. l’impresa provvede all’adozione delle misure necessarie ai sensi della
valutazione dei rischi menzionata nella sezione D numero 1 del presen- te allegato e si assicura che prodotti non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza non giungano sul mercato muniti di un riferimento all’agricoltura biologica;
3. l’ente di certificazione competente è stato informato dei trasporti e ha
dato la sua approvazione; l’approvazione può concernere uno o più tra- sporti; c. i prodotti finiti oggetto della presente ordinanza sono trasportati separata- mente dagli altri prodotti finiti, sia nel tempo che nello spazio; d. per il trasporto, la quantità di prodotti deve essere annotata all’inizio e a ogni consegna individuale; e. per il resto, sono applicabili le disposizioni della sezione A I numeri 5 e 6 del presente allegato. 6. Ricevendo i prodotti, l’impresa controlla se l’imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A I numero 5, rispettivamen- te nella sezione D numero 5 del presente allegato. Il risultato di tale controllo deve figurare con precisione nella contabilità prevista nella sezione B numero 2 del pre- sente allegato. In caso di dubbio che provengano da un’impresa sottoposta alla pro- cedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere preparati soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercia- lizzati senza riferimento alla loro produzione nell’ambito dell’agricoltura biologica.
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