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AS 2003 746

Scambio di note del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia sull'istituzione, nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa

Scambio di note del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia sull’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa

RS 0.631.252.934.954.3; AS 1973 1037

Modifica Mediante scambio di note del 9 e 21 dicembre 1998 Entrato in vigore il 21 dicembre 1998 Traduzione1 Ambasciata di Svizzera Parigi, 21 dicembre 1998 in Francia

Ministero degli affari esteri Parigi

L’ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 9 dicembre 1998, del tenore seguente:

«Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Sviz- zera e ha l’onore di riferirsi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19602 tra la Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio. Il Governo francese ha preso conoscenza dell’accordo che modifica l’accordo del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia sull’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa. Il tenore di questo accordo, firmato il 26 agosto 1997 dal Direttore generale delle dogane francesi e dei dazi indiretti e il 18 luglio 1997 dal Direttore generale delle dogane svizzera, è il seguente: ‹L’accordo del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia sull’istituzione, nella sta- zione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa è modificato.

1 Dal testo originale francese (RO 2003 746).

2 RS 0.631.252.934.95

746 2002-1112

Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso RS 2003 di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa. Modifica dello scambio di note con la Francia

La nuova versione ha il tenore seguente:

Art. 2 Nei treni viaggiatori, il controllo può pure essere svolto in corso di viaggio nel percorso Basilea–Mulhouse e viceversa e, per il treno regionale (Regio-S-Bahn), sul percorso Basilea St. Jean–St. Louis e viceversa. Esso è applicabile alle persone nonché ai bagagli e agli altri beni che esse trasportano e, di norma, al bagaglio registrato, caricato sui treni designati secondo l’articolo 4 paragrafo 4.

Art. 3 par. 1 lett. b, aggiungere: i binari e il marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn) nella stazione di Basilea St. Jean;

Art. 3 par. 2 lett. a, aggiungere: i binari e il marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn) nella stazione di Basilea St. Jean;

Art. 3 par. 2 lett. b, aggiungere: nella stazione di Basilea St. Jean: la parte francese del padiglione doganale sul marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn).

Art. 3 par. 3 3 Per rispondere alle esigenze del traffico ferroviario, gli agenti francesi possono pure esperire il controllo nei treni, o loro elementi, provenienti dalla Francia o ivi diretti, i quali si trovino in una parte qualsiasi del territorio della stazione di Basilea FFS o della stazione di Basilea St. Jean. All’uopo tali agenti hanno facoltà d’accedere ai detti treni, o loro elementi, nonché di trasferire nei loro locali di servizio, attraverso il territorio della stazione di Basilea FFS o della stazione di Basilea St. Jean, le persone arrestate nonché le merci o gli altri beni e i mezzi di prova requisiti in detti treni o loro elementi. Questi controlli e operazioni sono reputati eseguiti entro la zona.

Art. 4 par. 1 1 Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, sulla parte del percorso Basilea–Mulhouse e viceversa e, per il treno regionale (Regio-S-Bahn), sulla parte del percorso Basilea St. Jean–St. Louis e viceversa, situata nello Stato di soggiorno.

Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso RS 2003 di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa. Modifica dello scambio di note con la Francia

Art. 4 par. 2 2 Nella stazione di Mulhouse e, per quel che concerne il treno regionale (Regio-S- Bahn), nella stazione di St. Louis, gli agenti svizzeri hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nonché i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto e il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni.

Art. 4 par. 3 3 Le persone arrestate e le merci e i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Basilea–Mulhouse e viceversa. Se questo trasferimento si rivela impossibile entro un termine ragionevole, le persone arrestate e le merci e i mezzi di prova possono essere trasferiti nello Stato limitrofo con l’autovettura degli agenti prestanti servizio seguendo l’itinerario stradale piu diretto. Durante il trasferimento, tale veicolo è considerato zona. Gli agenti dello Stato limitrofo informano gli agenti dello Stato di soggiorno del trasferimento di un cittadini dello Stato di soggiorno nello Stato limitrofo.

Art. 6 La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse stabiliscono, d’intesa con le autorità di polizia e le amministrazioni ferroviarie competenti, le indennità dovute per l’utilizzazione degli uffici messi a disposizione degli agenti francesi nelle stazioni di Basilea FFS e di Basilea St. Jean e degli agenti svizzeri nelle stazioni di Mulhouse e di St. Louis; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.›

Il Ministero degli affari esteri è grato all’Ambasciata di Svizzera di volergli comuni- care se il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni che precedono. In caso di approvazione, la presente nota e la risposta delle autorità svizzera costitui- ranno la conferma di questo accordo secondo l’articolo 1 paragrafo 4 della Conven- zione del 28 settembre 1960. Il Ministero degli affari esteri propone che questo accordo entri in vigore alla data della risposta delle autorità svizzere. Il Ministero degli affari esteri coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.»

L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di comunicare al Ministero degli affari esteri che il Consiglio federale svizzero ha approvato quanto precede. L’Ambasciata di Svizzera coglie quest’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.

Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso RS 2003 di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa. Modifica dello scambio di note con la Francia

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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