AS 2004 2579
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Modifica del 18 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 ottobre 20001 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificata come segue:
Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o controllati da questi ultimi sono bloccati. 2 È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organiz- zazioni menzionati nell’allegato 2 o mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (seco) può esentare i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il seco può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumi- bilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capover- so 1 devono dichiararli senza indugio al seco. 3 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.
1 RS 946.203
2004-0939 2579
Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate RU 2004 a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Art. 4b Esecuzione del blocco delle risorse economiche Su indicazione del seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 5 lett. d ed e Nella presente ordinanza si intendono per: d. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera b; e. blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acqui- sire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costitu- zione in pegno di tali risorse.
II La presente modifica entra in vigore il 20 maggio 2004.
18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz