AS 2004 4475
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell'Università di Losanna
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna
del 21 ottobre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame
(modulo speciale) della facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna (Facoltà): a. dal primo al sesto anno dello studio di medicina; b. dal primo al secondo anno dello studio di medicina dentaria. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni della OPMed e quelle dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici.
Sezione 2: Struttura degli studi e programma d’insegnamento
Art. 2 Struttura di base 1 Il presente modulo speciale è strutturato in tre fasi di studio. Una fase di studio può essere suddivisa in più periodi di studio. 2 La fase I corrisponde al primo anno di studio, la fase II al secondo e al terzo. La fase III inizia a partire dal quarto anno di studio.
3 Ogni fase o periodo di studio è suddiviso in moduli d’apprendimento (modulo).
4 I contenuti dei moduli sono strutturati in uno studio di base e in uno studio com- plementare.
RS 811.112.242
2004-1099 4475
Sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame presso la RU 2004
Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.
2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti
gli studenti.
3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del
quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi (materie obbligatorie a scelta).
Art. 4 Programma d’insegnamento 1 La prima fase di studio è dedicata all’insegnamento dei fondamenti delle scienze biomediche di base e delle scienze umane.
2 La seconda fase di studio è dedicata:
a. all’insegnamento delle basi teoriche delle patologie e delle basi teoriche e pra- tiche per la presa a carico dei malati, e b. all’approfondimento delle scienze biomediche di base. 3 La terza fase di studio è dedicata all’approfondimento dello studio clinico integrato da una preparazione teorica e pratica all’attività clinica. Essa comprende in partico- lare corsi pratici obbligatori e opzionali.
Sezione 3: Ordinamento degli esami
Art. 5 Informazione agli studenti La Facoltà, all’inizio di ogni periodo di studio, comunica per scritto agli studenti: a. il contenuto dei moduli speciali determinanti per le prove d’esame; b. il periodo previsto per lo svolgimento delle prove d’esame, degli eventuali esami parziali e degli esami di ripetizione; c. i termini d’iscrizione per le prove d’esame di un periodo di studio; d. i dettagli dello svolgimento delle procedure di valutazione particolare, se non corrisponde a quello descritto nella OPMed; e. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola prova d’esame; f. i criteri per l’ottenimento dei punti di credito in ogni singola prova d’esame; g. la ponderazione di eventuali esami parziali per l’ottenimento dei punti di credito nella pertinente prova d’esame; h. la ponderazione delle differenti questioni nel caso in cui una prova d’esame verta su più moduli speciali;
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i. il contenuto dello studio di base e dello studio complementare, nonché la na- tura dei test che si svolgono in concomitanza con lo studio di base; j. le condizioni di promozione alla fase di studio successiva.
Art. 6 Condizioni d’ammissione agli esami
1 È ammesso agli esami di un periodo di studio ogni studente che:
a. ha seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio com- plementare, ha partecipato ai test che si svolgono in concomitanza con lo studio di base, e b. si è iscritto a tutte le prove d’esame di un periodo di studio secondo la pro- cedura prevista dalla OPMed.
2 Inoltre, lo studente:
a. per essere ammesso agli esami della fase II, deve:
1. avere ottenuto 60 punti di credito durante la fase I,
2. avere svolto il corso pratico di cure sanitarie previsto dall’articolo 11
dell’ordinanza 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o esserne sta- to dispensato dalla Giunta direttiva degli esami federali per le profes- sioni mediche (Giunta direttiva) e
3. avere ottenuto un posto di studio nel secondo anno basato su una even-
tuale procedura particolare d’ammissione agli studi secondo il diritto universitario cantonale; b. per essere ammesso agli esami della fase III, deve avere ottenuto i punti di credito previsti per le fasi I e II.
3 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non
soddisfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami o alla revoca di un’autorizzazione precedentemente concessa.
Art. 7 Verifica del lavoro degli studenti 1 Il lavoro degli studenti è verificato mediante una prova d’esame dopo ogni modulo speciale o alla fine di un periodo di studio.
2 Ogni singola prova d’esame può comprendere al massimo quattro esami parziali
compensabili tra loro.
3 Le prove d’esame sono suddivise nel modo seguente:
a. periodo di studio I: cinque prove; b. periodi di studio II 1: nove prove; c. periodi di studio II 2: nove prove;
3 RS 811.112.2
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d. periodo di studio III 1: cinque prove; e. periodo di studio III 2: due prove; f. periodo di studio III 3: seconda e terza parte dell’esame finale secondo gli articoli 13–18 dell’ordinanza del 19 novembre
19804 sugli esami dei medici.
Art. 8 Sistema di crediti formativi Ogni prova d’esame è valutata in base a un sistema di crediti formativi che corri- sponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).
Art. 9 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che partecipano ai programmi d’insegna- mento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. 3 Agli esami orali è presente il presidente locale o un supplente. Gli esami pratici sono sorvegliati per campione dal presidente locale o da un supplente.
Art. 10 Comunicazione dei risultati 1 La Facoltà comunica i risultati degli esami di un periodo di studio al presidente locale. 2 Al termine degli esami il presidente locale comunica agli studenti l’esito degli esami di un periodo di studio mediante decisione formale.
Art. 11 Ripetizioni di esami 1 Per gli esami della prima e della seconda fase di studio è ammessa una ripetizione, per gli esami della terza fase di studio sono ammesse due ripetizioni. 2 Un periodo di studio è considerato non superato se lo studente non ha ottenuto la totalità dei punti di credito previsti. 3 Se ottiene almeno il 75 per cento dei punti di credito previsti per un periodo di studio, lo studente è autorizzato a ripetere durante il successivo periodo di studio le prove d’esame non superate. 4 Se ottiene meno del 75 per cento dei punti di credito previsti per un periodo di studio, lo studente deve ripetere tale periodo di studio, ripetendo però unicamente le prove d’esame per le quali non ha ottenuto un numero sufficiente di punti di credito.
4 RS 811.112.2
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Art. 12 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà), che sia sostanzialmente simile all’esame che il candidato non ha superato.
Sezione 4: Procedure speciali d’esame
Art. 13 Tipologie di procedure Oltre alle procedure d’esame ai sensi della OPMed e dell’ordinanza del 30 giugno 19835 che disciplina le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche, la Facoltà può applicare le procedure speciali seguenti: a. procedura che consente di scegliere tra più risposte (questionario a scelta multipla) con altri tipi di domande di comprovata efficacia al fine della valu- tazione della prestazione; b. rapporto sull’apprendimento (rapporto); c. esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS).
Art. 14 Rapporto 1 Lo studente redige, da solo o in piccoli gruppi, un rapporto strutturato sulle rifles- sioni determinate dalle proprie esperienze di formazione in seno a un modulo specia- le designato dalla Facoltà.
2 Il rapporto è valutato indipendentemente da due esaminatori.
Art. 15 Esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS)
1 L’ECOS serve all’esame delle conoscenze pratiche dello studente.
2 Comprende numerose stazioni successive e non dura più di quattro ore.
3 Un solo esaminatore è globalmente responsabile per ogni ECOS.
4 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esaminato- re in base a criteri stabiliti dal diritto cantonale.
5 RS 811.112.18
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Sezione 5: Tasse e indennità
Art. 16 Tasse
1 Per gli esami, sono prelevate le seguenti tasse:
a. 170 per il periodo di studi I; b. 290 franchi per il periodo di studi II 1; c. 330 franchi per il periodo di studi II 2; d. 250 franchi per il periodo di studi III 1; e. 160 franchi per il periodo di studi III 2.
2 Se una prova d’esame è ripetuta, è prelevata solo la relativa tassa.
Art. 17 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro attività nel quadro degli esami secondo la presente ordinanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato sulle indennità fissate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19846 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.
Sezione 6: Valutazione del modulo speciale e rendiconto
Art. 18 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue veri- fiche. 2 La Facoltà presenta annualmente alla Giunta direttiva un rapporto sulle esperienze acquisite con il modulo speciale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 ottobre 19967 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Losanna è abrogata.
6 RS 811.112.11 7 RU 1999 23
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Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti della fase I a partire dall’anno accademico 2004/2005, della fase II e III a partire dall’anno accademico 2005/2006.
2 La Facoltà può prevedere una sola sessione d’esame all’anno per gli esami che
sottostanno al diritto anteriore, a meno che, parallelamente, l’esame equivalente del presente modulo speciale non si svolga nel corso del medesimo anno. 3 Gli esami secondo il diritto anteriore si svolgono per l’ultima volta negli anni seguenti: a. il primo esame propedeutico per medici e dentisti: nel 2006; b. il secondo esame propedeutico per medici e dentisti: nel 2007; c. la prima parte dell’esame finale per medici: nel 2008. 4 Gli studenti che hanno iniziato gli studi secondo il diritto anteriore devono prose- guirli secondo il modulo speciale nel modo seguente: a. il primo esame propedeutico per medici e dentisti è superato secondo il dirit- to anteriore: proseguimento degli studi secondo il modulo speciale nel se- condo anno alle condizioni previste dall’articolo 6 capoverso 2 lettera a; b. il secondo esame propedeutico per medici e dentisti è superato secondo il diritto anteriore: proseguimento degli studi secondo il modulo speciale nel terzo anno; c. la prima parte dell’esame finale per medici è superata secondo il diritto ante- riore: proseguimento degli studi secondo il modulo speciale nel quarto anno. 5 Dopo lo scadere del termine secondo l’articolo 3, la Giunta direttiva decide in merito al proseguimento degli studi secondo il modulo speciale, su proposta della Facoltà. 6 Le modifiche apportate dalla presente ordinanza al programma di studio e all’ordi- namento degli esami sono comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del perti- nente anno di studio.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º novembre 2004.
21 ottobre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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