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AS 2005 2503

Ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia

Modifica del 22 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 20011 sull’adempimento di compiti di polizia giudi- ziaria in seno all’Ufficio federale di polizia è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

2 La sua validità è prorogata fino al 30 giugno 2007.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale Il Presidente della Confederazione: Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

1 RS 360.1

2005-0606 2503

Adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia RU 2005

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