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AS 2005 6585

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

Modifica del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 27 marzo 20021 concernente la sicurezza dei giocattoli è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31 capoverso 5 e 43 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre

20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr.

Art. 2 Abrogato

Art. 4 Norme tecniche Le norme tecniche elencate nell’allegato 4 sono atte a concretizzare i requisiti essen- ziali di sicurezza.

Art. 7 cpv. 7 7 Se un organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di prova del campione, deve comunicarlo al richiedente indicando i motivi del rifiuto. Allo stesso tempo informa del rifiuto e dei motivi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la competente autorità di esecuzione.

2005-0182 6585

Ordinanza sui giocattoli RU 2005

Titolo precedente l’art. 8a: Sezione 2a: Adeguamento degli allegati

Art. 8a 1 L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2 Nelmenzionare le norme tecniche di cui all’allegato 4, per quanto possibile

l’UFSP designa norme armonizzate a livello internazionale.

II

1 Il titolo dell’allegato 1 è modificato come segue:

Prodotti che non valgono come giocattoli ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr

2 Gli allegati 2 e 3 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto il nuovo allegato 4 conformemente alla versio- ne qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Ordinanza sui giocattoli RU 2005

Allegato 2 (art. 3 e 7 cpv. 1, 4 e 6)

Requisiti essenziali di sicurezza per giocattoli

Cfr. II. 3 lett. c ed f

3. Proprietà chimiche

c. L’UFSP può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali relativamente alle restrizioni applicabili alla tolleranza biologica di altre so- stanze, fino alla modifica della presente ordinanza da parte del Dipartimento federale dell’interno, nella misura in cui sono necessarie misure immediate per la protezione della salute. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio uffi- ciale svizzero di commercio. f. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 19673 e dell’articolo 3 della direttiva 99/45/CE del 31 maggio 19994 in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. L’UFSP può autorizza- re l’impiego di maggiori quantità di tali sostanze o preparati, qualora ciò si renda indispensabile al funzionamento di un giocattolo. Esso limita nel tem- po l’autorizzazione e la pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3 GU L 196 del 16 agosto 1967, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001 (GU L 225 del 21 agosto 2001, p. 1). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 4 GU L 200 del 30 luglio 1999, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/60/CE del 7 agosto 2001 (GU L 226 del 22 agosto 2001, p. 5). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordinanza sui giocattoli RU 2005

Allegato 3 (art. 3)

Etichettatura

Cfr. I lett. a a. Sul giocattolo o sul suo imballaggio deve essere apposto in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o rivende il giocattolo.

Ordinanza sui giocattoli RU 2005

Allegato 4 (art. 4 e 8a cpv. 2)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli5

Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE

EN 71-1:19981 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: proprietà 2005/C 188/02 con emendamenti A1:2001, meccaniche e fisiche A2:2002, A4: 2004, A5:2000, A6:2002, A7:2002, A8:20032, A10: 2004 e A11: 2004 I punti 4.6 e 8.14 della EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di 24 2005/L 63/27 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente con acqua, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fab- bricati con materiali espansibili. La norma non attribuisce più in merito una presunzione di conformità (decisione della Commissione dell’Unione euro- pea del 9 marzo 2005). La norma EN 71-1:1988/A8:2003 riguarda solo i rischi causati da «palline» 2003/C 297/05 (che la norma definisce «oggetti sferici, ovoidali o ellissoidali») destinate a essere lanciate, spinte, colpite con un calcio, lasciate cadere o fatte rimbalza- re. I giocattoli contenenti palline che non rientrano nella norma sono soggetti a un certificato di prova del campione prima di essere immessi sul mercato. EN 71-2:2003 Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: infiammabilità 2005/C 188/02 EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: migrazione di 2005/C 188/02 con corrigendum AC:2002, certi elementi emendamento A1:2000 e corrigendum A1:2000/AC:2000 EN 71-4:1990 Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: valigette per 2005/C 188/02 con emendamenti A1:1998 esperimenti chimici e attività connesse e A2:2003 EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: giochi chimici 2005/C 188/02 (set), escluse valigette per esperimenti chimici EN 71-6:1994 Sicurezza dei giocattoli – Parte 6: simbolo grafico 2005/C 188/02 per l’etichettatura di avvertenze sull’età EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: pitture a dito - 2005/C 188/02 Requisiti e metodi di prova EN 71-8:2003 Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: altalene, scivoli 2005/C 188/02 e altri giocattoli simili per uso domestico all’aperto e in casa

5 I testi delle presenti norme, escluse quelle elettrotecniche, possono essere ottenuti presso il Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, www.snv.ch. Le norme elettrotecniche sono ottenibili presso: Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf; telefono: 01 956 11 65/66, fax: 01 956 11 68; www.electrosuisse.ch.

Ordinanza sui giocattoli RU 2005

Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE

EN 50088:1996 Sicurezza dei giocattoli elettrici 2005/C 188/02 con emendamenti A1:1996, A2:1997 e A3:2002

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