AS 2006 1667
Ordinanza sugli acquisti pubblici
Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)
Modifica del 26 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 2 lett. f
2 Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza
bando di concorso se: f. si tratta di una commessa di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge e la procedura mediante trattativa privata è indispensabile per preser- vare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.
II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2006.
26 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.056.11
2006-0856 1667
Ordinanza sugli acquisti pubblici RU 2006
1668