AS 2006 4141
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 22 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 11 Vitto e alloggio 1 Il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. 2 Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue:
fr.
colazione 3.50 pranzo 10.— cena 8.— alloggio 11.50
Art. 14
1 e 2 Concerne solo il testo tedesco.
3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: a. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tem- po pieno nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.
1 RS 831.101
2006-2085 4141
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2006
Art. 16 cpv. 1 prima frase 1 Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 53 100 franchi all’anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all’articolo 21. …
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8900 franchi annui, ma è inferiore a 53 100 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr. ma inferiore a fr.
8 900 15 900 4,2 15 900 20 100 4,3 20 100 22 300 4,4 22 300 24 500 4,5 24 500 26 700 4,6 26 700 28 900 4,7 28 900 31 100 4,9 31 100 33 300 5,1 33 300 35 500 5,3 35 500 37 700 5,5 37 700 39 900 5,7 39 900 42 100 5,9 42 100 44 300 6,2 44 300 46 500 6,5 46 500 48 700 6,8 48 700 50 900 7,1 50 900 53 100 7,4
2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 8900 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.
Art. 23 cpv. 3 3 Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 370 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le
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prestazioni versate dall’assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr. fr. fr.
meno di 300 000 370 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126
4 000 000 e oltre 8400 –
Art. 118 cpv. 3 seconda frase
3 Concerne solo il testo tedesco.
Art. 224 cpv. 2 prima frase 2 Per le organizzazioni che adempiono compiti ai sensi dell’articolo 222 capoverso 1 lettera b l’Ufficio federale fissa l’ammontare del sussidio per i servizi di base dello Spitex per l’anno in corso in funzione dei salari dell’anno precedente l’anno prima e di un preventivo globale da stabilire ogni anno. …
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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