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AS 2006 4653

Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

Modifica dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 ottobre 19991 sul servizio di volo è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,

Art. 6 Scioglimento del rapporto di servizio Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 45 segg. dell’ordinanza del 25 aprile 20013 concer- nente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione e gli articoli 40 segg. dell’ordinanza del 25 aprile 20014 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione.

II L’ordinanza del 18 novembre 19995 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni sulle indennità nel servizio di volo è abrogata.

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