AS 2006 75
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 30 dicembre 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.1039, 1001.9039, 1008.9029 (2x), 1102.9010, 1107.1012 e 1107.2012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) duro per l’alimentazione di 23.––
10 39 animali nelle aziende
biologiche
1001. Frumento (grano) tenero e frumento per l’alimentazione di 23.––
90 39 segalato animali nelle aziende
biologiche
1008. Triticale per l’alimentazione di 23.––
90 29 animali nelle aziende
biologiche
1008. Triticale per la fabbricazione di 11.––
90 29 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1102. Farina di triticale per l’alimentazione di 27.––
90 10 animali nelle aziende
biologiche
1107. Malto, non torrefatto per la fabbricazione di 9.70
1012 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1107. Malto, torrefatto per la fabbricazione di 10.75
2012 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1 RS 631.146.31
2005-3521 75
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
30 dicembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz