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AS 2006 937

Ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca

Ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca

Modifica del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 sul sistema informatizzato di ricerca è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2bis 2bis L’Ufficio federale può, in singoli casi, comunicare per scritto o verbalmente dati del RIPOL all’Ufficio europeo di polizia (Europol), nella misura in cui tali dati servano allo svolgimento dei compiti legali di quest’ultimo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.213.61

2006-0086 937

Sistema informatizzato di ricerca RU 2006

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