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AS 2007 2953

Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB)

Modifica del 23 maggio 2007

La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) ordina:

I L’ordinanza sulle borse CFB del 25 giugno 19971 è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 e 3

1 Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione:

a. l’acquisto o l’alienazione di diritti di conversione e di acquisto (segnatamen- te le opzioni call); b. la concessione (sottoscrizione) di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put).

3 Abrogato

Art. 37 cpv. 2–4

2 Il corso in borsa secondo l’articolo 32 capoverso 4 LBVM corrisponde al corso

medio, calcolato in funzione della ponderazione dei volumi, delle transazioni in borsa degli ultimi 60 giorni di borsa prima della pubblicazione dell’offerta, rispetti- vamente dell’annuncio preliminare. 3 Il corso in borsa va rettificato in caso di circostanze speciali occorse durante questo periodo che influenzano considerevolmente il corso, come ad esempio la ripartizione dei dividendi o le transazioni di capitale. Un organo di controllo (art. 25 LBVM) conferma in un rapporto l’adeguatezza delle rettifiche e indica le basi del calcolo. 4 Se i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell’offerta, rispettivamente dell’annuncio preliminare, un organo di controllo (art. 25 LBVM) procederà alla loro valutazione. L’organo di controllo indica nel suo rapporto i metodi e le basi del calcolo.

1 RS 954.193

2007-1307 2953

Ordinanza sulle borse CFB RU 2007

Art. 38 cpv. 1 e 4 1 Il prezzo dell’acquisto anteriore corrisponde al prezzo più elevato pagato dal- l’acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell’offerta, rispettivamente dell’annuncio preliminare.

4 Un organo di controllo (art. 25 LBVM) conferma nel suo rapporto l’adeguatezza

dell’aumento o della diminuzione ai sensi del capoverso 3 ed espone il suo calcolo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

23 maggio 2007 In nome della Commissione federale delle banche: Il presidente, Eugen Haltiner