AS 2007 5257
AS 2007 5257
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 31 ottobre 2007
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 all’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.2029 e 1104.2922
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1008. Miglio per la fabbricazione esenti
20 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1104. Altri cereali lavorati di miglio per la fabbricazione 1.00
29 22 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2007.
31 ottobre 2007 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich