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AS 2007 5953

Legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Legge federale che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 28 giugno 19672 sul Controllo federale delle finanze

Art. 6 lett. j Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: j. esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 20033 concer- nente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti.

2. Legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi

Art. 16 Forma giuridica 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione for- male.

2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:

a. l’autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b. occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci uni- lateralmente all’esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.

2006-1783 5953

Modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione RU 2007 della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.

5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

3. Legge federale del 22 marzo 19855 concernente l’utilizzazione dell’imposta

sugli oli minerali a destinazione vincolata Art. 4 cpv. 5 5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

4. Legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e

i superstiti Art. 103 cpv. 1 1 Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 2 Abrogato

5. Legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 78, rubrica e cpv. 1 Contributo della Confederazione 1 Il contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 77 capoverso 2.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 4 e 5 4 I pagamenti che, dopo l’entrata in vigore della nuova impostazione della perequa- zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a

5 RS 725.116.2 6 RS 831.10 7 RS 831.20

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carico del conto separato di cui all’articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge come segue: a. dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 981 milioni di fran- chi sul conto separato; b. dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 490 milioni di franchi sul conto separato. 5 Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contri- buto della Confederazione di cui all’articolo 78 capoverso 1. Nell’allegato gli impor- ti complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.

II Alla legge federale del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 831.20 9 FF 2007 4293

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Allegato (cifra II)

Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni

Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all’AI per il

2005 in milioni di franchi

Capacità finanziaria secondo l’ordinanza del 9 novembre 200510 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

Calcolo della chiave di ripartizione Prestazioni dei Cantoni Prestazioni Capacità Indice Coefficiente Ripartizione AI 2005 finanziaria min. = 40 in % (in mio. fr.) 2006/2007 (in franchi)

ZH 1 120 147 140 157 064 22.62 110 818 636 BE 738 68 73 53 587 7.72 37 808 881 LU 320 64 69 22 140 3.19 15 620 866 UR 27 40 49 1 311 0.19 925 297 SZ 96 110 109 10 445 1.50 7 369 314 OW 26 30 40 1 052 0.15 742 253 NW 26 128 124 3 274 0.47 2 309 735 GL 38 77 80 3 011 0.43 2 124 252 ZG 72 224 206 14 914 2.15 10 523 105 FR 272 47 55 14 843 2.14 10 472 990 SO 256 76 79 20 358 2.93 14 363 551 BS 267 173 163 43 472 6.26 30 671 999 BL 285 109 108 30 720 4.42 21 675 009 SH 72 94 95 6 868 0.99 4 845 572 AR 48 61 67 3 182 0.46 2 245 186 AI 11 61 67 719 0.10 507 280 SG 484 79 82 39 655 5.71 27 979 285 GR 159 58 64 10 202 1.47 7 197 883 AG 539 108 107 57 553 8.29 40 607 511 TG 218 86 88 19 149 2.76 13 510 705 TI 346 88 90 31 005 4.46 21 876 196 VD 619 99 99 61 409 8.84 43 328 045 VS 269 32 42 11 213 1.61 7 911 349 NE 191 63 68 13 056 1.88 9 212 006 GE 416 152 145 60 142 8.66 42 433 833 JU 88 38 47 4 137 0.60 2 919 261 Total 7 004 100 100 694 480 100.00 490 000 000

10 RS 613.11

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