AS 2007 6823
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra
Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco e l’imposta sulla birra
del 4 dicembre 2007
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco (LImT); visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 6 ottobre 20062 sull’imposizione della birra (LIB); visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’imposizione della birra (OIBir), ordina:
Art. 1 Interesse moratorio In caso di proroga del termine legale di pagamento o in caso di pagamento ritardato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LImT o degli articoli 25 capoversi 1 e 2 nonché
31 LIB, l’interesse moratorio ammonta al 5 per cento annuo.
Art. 2 Interesse rimuneratorio In caso di restituzione tardiva dell'imposta sulla birra ai sensi dell’articolo 25 capo- verso 3 LIB, l’interesse rimuneratorio ammonta al 5 per cento annuo.
Art. 3 Importo minimo L’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio sono corrisposti rispettivamente riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 100 franchi.
Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 31 dicembre 19694 del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane che fissa l’interesse di mora gravante l’imposta sul tabacco è abrogata.
RS 641.315 4 RU 1970 1613
2007-2696 6823
Interesse moratorio e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco RU 2007 e l’imposta sulla birra
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
4 dicembre 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz