AS 2008 1723
Ordinanza concernente i voli notturni durante i Campionati europei di calcio 2008
Ordinanza concernente i voli notturni durante i Campionati europei di calcio 2008
del 9 aprile 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 36 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’ammissibilità dei voli tra le ore 22.00 e le ore 06.00 in relazione diretta con i Campionati europei di calcio 2008 ed effettuati nel periodo dal 7 al 30 giugno 2008.
Art. 2 Deroghe alla regolamentazione applicabile ai voli notturni Per le notti che seguono le partite dei Campionati europei di calcio 2008, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può concedere le deroghe previste dagli articoli 3 e 4 alla regolamentazione applicabile ai voli notturni giusta gli articoli 39–39d dell’ordinanza del 23 novembre 19942 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA) e alle pertinenti disposizioni dei regolamenti e delle concessioni d’esercizio.
Art. 3 Decolli di gruppi di visitatori
1 Su richiesta del Cantone nel quale ha luogo la partita, l’UFAC può autoriz-
zare decolli di gruppi di visitatori dagli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra e Zurigo. Se necessario i velivoli indispensabili per questi voli possono operare dopo le ore 22.00.
2 Di regola l’UFAC autorizza al massimo 20 decolli per notte e per aeroporto.
3 Di regola l’UFAC non autorizza movimenti aerei dopo le ore 02.00.
4 Per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo possono essere impiegati unicamente velivoli con oltre 95 posti a sedere e per l’aeroporto di Berna-Belp unicamente velivoli con almeno 28 posti a sedere.
RS 748.131.101
2008-0633 1723
Voli notturni durante i Campionati europei di calcio 2008 RU 2008
Art. 4 Voli di squadre partecipanti 1 L’UFAC può autorizzare voli di squadre partecipanti da e verso gli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano-Agno e Zurigo.
2 Per ogni squadra può essere impiegato al massimo un velivolo per notte.
Art. 5 Attribuzione delle bande orarie 1 Tutti gli avvicinamenti e i decolli autorizzati dall’UFAC per gli aeroporti di Berna- Belp, Ginevra e Zurigo sottostanno all’obbligo di coordinamento conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 agosto 20053 sul coordinamento delle bande orarie. 2 Il coordinamento e l’attribuzione delle bande orarie sono eseguiti dal coordinatore.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2008 con effetto sino al 30 giugno 2008.
9 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 748.131.2