AS 2008 755
Regolamento d'applicazione dell'Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
Regolamento d’applicazione dell’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
Modifica del 22 febbraio 2008
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I Il regolamento d’applicazione del 2 giugno 19951 dell’Accordo del 29 luglio 1991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 3
3 Le autorità competenti possono, previa approvazione della Commissione mista,
aumentare le lunghezze minime di cui al capoverso 2.
Art. 6 cpv. 1
1 Ogni pescatore può catturare al massimo quattro salmonidi (trote e temoli) al
giorno, di cui due temoli al massimo, nei percorsi di pesca oggetto dell’Accordo. Ogni cattura di salmonide deve essere iscritta nel libretto di pesca.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.
22 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 0.923.221
2008-0546 755
Esercizio della pesca e protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs RU 2008 che forma confine fra i due Stati. Reg. d'applicazione