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AS 2009 5059

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto AELS–Messico che modifica gli articoli 1 e 13 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico

Traduzione1

Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico Decisione n. 1/2008 del Comitato misto AELS–Messico che modifica gli articoli 1 e 13 dell’Appendice I RS 0.632.315.631.1; RU 2003 2231

Adottata il 23 settembre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2009

Il Comitato misto, allo scopo di migliorare le possibilità create dall’Accordo, consentendo la suddivisi- one delle spedizioni di prodotti originari nei Paesi che non sono parte all’Accordo sotto la sorveglianza delle autorità doganali, prendendo atto che il Sottocomitato per le questioni doganali e di origine ha appro- vato le «Note esplicative» per quanto concerne il trasporto diretto, riferendosi al paragrafo 8 dell’articolo 70 dell’Accordo, che autorizza il Comitato misto a emendare gli Allegati dell’Accordo, decide:

1. Sono apportate le seguenti modifiche all’Allegato I dell’Accordo:

a) la definizione del termine «spedizione» nel paragrafo 1 dell’articolo 1 è sop- pressa; b) l’articolo 13 viene sostituito dal nuovo articolo 13 come previsto dall’Alle- gato I alla presente Decisione. 2. Sono approvate le Note esplicative sull’articolo 13 dell’Allegato I all’Accordo, come stabilito nell’Allegato II alla presente Decisione. 3. Ogni Parte notifica al Depositario l’espletamento delle procedure necessarie per far valere la presente Decisione, che entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data dell’ultima notifica. 4. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente Decisione presso il Depositario.

1 Dal testo originale inglese.

2009-0404 5059

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto AELS–Messico RU 2009

Allegato I

Art. 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamen- te tra uno Stato dell’AELS e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effet- tuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i territori rimangano sotto la sorve- glianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene

fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore: a) dei titoli di trasporto per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure b) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento proba- torio.

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto AELS–Messico RU 2009

Allegato II

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto AELS–Messico RU 2009

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto AELS–Messico che modifica gli articoli 1 e 13 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico | Lexipedia | Lexipedia