AS 2010 5441
Decisione n. 3/1998 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento dell'articolo 10 e dell'allegato IX sui regolamenti tecnici dell'Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia
Traduzione1
Accordo del 10 dicembre 19912 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia Decisione n. 3/1998 del Comitato misto AELS-Turchia: emendamento dell’articolo 10 e dell’allegato IX sui regolamenti tecnici3
Adottata il 4 febbraio 1998 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 2002
L’articolo 10 è sostituito dal seguente testo:
Art. 10 Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di cooperare nell’ambito dei
regolamenti tecnici, delle norme e delle valutazioni della conformità, e di promuo- vere mediante provvedimenti adeguati soluzioni a livello europeo. Il Comitato misto emana linee direttive per attuare il presente articolo.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di avviare consultazioni imme-
diate nell’ambito del Comitato misto, al fine di trovare una soluzione adeguata qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio. 3. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell’Accordo OMC sugli osta- coli tecnici agli scambi4.
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.632.317.631 3 Ad eccezione della presente modifica, la decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. Può essere ottenuta in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-trade- agreements/turkey.aspx
4 RS 0.632.20 Allegato 1.A.6
2010-2447 5441
Dec. n. 3/1998 del Comitato misto AELS-Turchia RU 2010