AS 2011 1787
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)
Modifica del 15 aprile 2011
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio d’Istituto) ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 22 giugno 20061 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.
15 aprile 2011 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli
1 RS 812.212.24
2010-3189 1787
Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici RU 2011
Allegato 3 (art. 27 cpv. 2)
Opere di riferimento per le combinazioni fisse di medicamenti della medicina asiatica senza indicazione
Lett. b e f Si può fare riferimento alle opere seguenti nell’ambito di una domanda per l’omologazione di combinazioni fisse di medicamenti della medicina asiatica senza indicazione conformemente all’articolo 27: b. Chinese Herbal Medicine: Formulas & Strategies by Bensky and Barolet, 2009; f. Chinese Herbal Formulas and Applications: Chen, John K., Chen, Tina T., 2009.