AS 2011 4497
Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività
Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività
del 30 settembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca
e dell’innovazione
Titolo prima dell’art. 16k Sezione 6: Indennità di compensazione per i partecipanti a programmi internazionali di ricerca
1 Ai partecipanti a programmi internazionali di ricerca sostenuti in virtù della pre- sente legge può essere accordato, su domanda, un contributo per ridurre le perdite straordinarie dovute ai tassi di cambio.
2 Possono presentare domanda le istituzioni, i ricercatori e le imprese che:
a. ricevono stanziamenti nel quadro:
1. dei Settimi programmi quadro di ricerca dell’UE,
2. dei programmi dell’Agenzia spaziale europea (ESA), o
3. di altri programmi internazionali di ricerca, sempreché il beneficiario o
l’istituzione per la quale lavora riceva contributi dalla Confederazione conformemente all’articolo 16; b. svolgono attività di ricerca in Svizzera nell’ambito di contratti di promo- zione della ricerca espressi in una valuta diversa dal franco svizzero; e