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AS 2011 823

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Concluso il 3 settembre 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20102 Ratificato con strumenti scambiati il 7 dicembre 2010 Entrato in vigore il 1° marzo 2011

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, desiderose di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 19743 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l’ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 20064 (qui di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I L’articolo 25 della Convenzione è completato dal seguente nuovo paragrafo 5: «5. Se una persona ha: a) sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di ami- chevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presenta- zione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente, le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 823).

2 RU 2011 821 3 RS 0.672.916.31 4 RU 2007 1253

2009-2331 823

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termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità compe- tenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applica- zione di questa procedura. Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della proce- dura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione.»

Art. II L’articolo 26 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribu- nali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscos- sione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una deci- sione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le auto- rità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informa- zioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le

informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu-

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nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.»

Art. III Il numero 2 del Protocollo finale alla Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente: «2. Ad articolo 26 a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna. b) Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista all’articolo 26 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedition»). c) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’arti- colo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richie- dente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, nonché indicazioni sulla forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

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e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. IV 1. Il presente Protocollo dev’essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposi- zioni sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno succes- sivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vienna, il 3 settembre 2009, in due esemplari.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: Oskar Knapp Johannes Kyrle

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Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Austria concernente la Convenzione del 30 gennaio 1974 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l’ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 2006 e con il Protocollo firmato oggi

Eccellenza, Ho l’onore di confermare la Sua nota odierna del tenore seguente:

«in occasione della firma odierna del Protocollo che modifica la Convenzione firma- ta il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul red- dito e sulla sostanza, modificata l’ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 2006, ho l’onore di comunicarle quanto segue in nome del Governo della Repubblica d’Austria: Resta inteso che per l’interpretazione dell’articolo 26, oltre ai principi contenuti nel Protocollo, bisogna tener conto anche dei principi di applicazione che discendono dai commentari dell’OCSE nella versione del mese di luglio 2008, comprese le note tecniche riguardanti l’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE elaborate dal segretariato dell’OCSE nel mese di marzo del 2009, aggiunte come allegato al presente Protocollo. Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente nota e la Sua risposta saranno considerate parte integrante della Convenzione.

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Allegato

Nota tecnica riguardante il paragrafo 5 dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE Il paragrafo 5 dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE prevede che il segreto bancario non debba costituire un ostacolo allo scambio di informazioni a fini fiscali. L’articolo 26 prevede anche importanti misure di sicurezza a protezione della confidenzialità delle informazioni che si riferiscono all’assoggettato. Lo standard vincola solo lo scambio di informazioni su domanda. Qualora vengano richieste informazioni, esse sono scambiate solo se verosimilmente pertinenti per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna dello Stato contraente. Gli Stati non sono autorizzati a partecipare a ricerche indiscriminate («fishing expedi- tion») o a richiedere informazioni che non siano verosimilmente importanti per i rapporti fiscali di un determinato assoggettato. Nella formulazione della domanda le autorità competenti sono tenute a esporre la verosimile pertinenza delle informa- zioni. Ad esempio uno Stato non è autorizzato a richiedere in modo indiscriminato informazioni a istituti di credito dell’altro Stato riguardo a conti bancari di suoi residenti. Allo stesso modo un’amministrazione delle contribuzioni, anche se nel quadro di una verifica di un assoggettato, non può richiedere informazioni su un determinato assoggettato se non è stato rilevato alcun comportamento, o segnale di un possibile comportamento, che possa essere collegato con l’altro Stato. Inver- samente l’autorità competente può richiedere ad esempio informazioni su determi- nati assoggettati se, nello stabilire l’imposta di un determinato assoggettato, emerge il sospetto che quest’ultimo abbia un conto bancario nell’altro Stato. Potrebbe pari- menti essere il caso se fosse identificato un certo numero di assoggettati che dispon- gono ad esempio di carte di credito estere di banche dell’altro Stato. Lo Stato richie- dente dovrebbe tuttavia sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all’altro Stato. Per quanto riguarda le ulteriori particolarità si rinvia al commentario dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE e dell’articolo 5 del modello di convenzione sullo scambio di informazioni. Le informazioni scambiate sottostanno a severe disposizioni in materia di segre-

tezza. L’articolo 26 prevede espressamente che le informazioni scambiate devono rimanere segrete e possono essere utilizzate solo per i fini previsti nella conven- zione. In caso di violazione di queste disposizioni in materia di segretezza, il diritto penale amministrativo e il diritto penale di entrambi gli Stati prevedono sanzioni. La pubblicazione non autorizzata di informazioni fiscalmente rilevanti ricevute da un altro Stato è di regola considerata una fattispecie di diritto penale per la quale è comminata una pena detentiva. Da come si può dedurre da queste spiegazioni, dal commentario relativo al modello di Convenzione dell’OCSE e dal manuale concernente lo scambio di informazioni dell’OCSE, risulta che il segreto bancario non sia incompatibile con uno scambio di informazioni efficace. Tutti i Paesi dispongono di regolamentazioni sul segreto bancario o sulla segretezza in materia fiscale. L’adempimento degli standard inter- nazionali sullo scambio di informazioni offre solo eccezioni limitate per quanto

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concerne le regolamentazioni in materia di segreto bancario e non dovrebbe quindi minare la fiducia dei cittadini riguardo alla protezione della loro sfera privata.»

Ho l’onore di informarla che la presente proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua nota odierna e la mia risposta costituiscono pertanto parte inte- grante della Convenzione. Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.

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