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AS 2012 4475

Scambio di lettere del 15 maggio 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle im-poste sul reddito firmata a Tokyo il 19 gennaio 1971, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010

Scambio di lettere del 15 maggio 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata a Tokyo il 19 gennaio 1971, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010

Entrato in vigore il 15 maggio 2012

Traduzione1

Kazuyoshi Umemoto Berna, 15 maggio 2012 Ambasciatore del Giappone in Svizzera Berna Onorevole Presidente della Confederazione signora Eveline Widmer-Schlumpf Presidente della Confederazione Capo del Dipartimento federale delle finanze

Onorevole Presidente della Confederazione, ho l’onore di confermare la sua lettera del 15 maggio 2012 del seguente tenore:

«In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata a Tokyo il 19 gennaio 19712, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 20103 (di seguito «la Convenzione») nonché al Protocollo parte integran- te della Convenzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «il Protocollo»), ho l’onore di confermare, in nome del Consiglio federale svizzero, l’Accordo seguente tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone: In riferimento alle richieste di assistenza amministrativa secondo l’articolo 25a della Convenzione resta inteso che: (1) il riferimento alle informazioni verosimilmente rilevanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati con- traenti di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile;

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.946.31 3 RU 2011 6381

2012-1442 4475

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito. RU 2012 Scambio di lettere con il Giappone

(2) sebbene la lettera c) del numero 5 del Protocollo contenga importanti requi- siti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», questa lettera deve essere interpretata in modo da non impedire uno scambio effettivo di infor- mazioni. Ho l’onore di chiederle di confermare in nome del suo Governo l’Accordo di cui sopra.»

Ho l’onore di confermare l’Accordo contenuto nella Sua lettera in nome del Governo del Giappone.

Voglia gradire, onorevole Presidente della Confederazione, l’espressione della mia alta stima.

Kazuyoshi Umemoto

Scambio di lettere del 15 maggio 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle im-poste sul reddito firmata a Tokyo il 19 gennaio 1971, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010 | Lexipedia | Lexipedia