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AS 2015 775

Ordinanza sugli acquisti pubblici

Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)

Modifica del 25 febbraio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 3 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

25 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.056.11

2015-0192 775

Acquisti pubblici. O RU 2015

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