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AS 2016 2443

Ordinanza sulle dogane

Ordinanza sulle dogane (OD)

Modifica del 3 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 221a cpv. 1 lett. c 1 Invece dell’incanto l’AFD può procedere alla vendita a trattativa privata di un pegno doganale: c. per merci e cose il cui valore non supera 5000 franchi e il cui proprietario non è conosciuto.

Art. 223a Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 631.01

2016-1030 2443

Dogane. O RU 2016

2444