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AS 2017 2171

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea

Modifica del 30 marzo 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 20141 che istituisce provvedi- menti per evitare l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 20172.

30 marzo 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2017-0816 2171

Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

Allegato (art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)

Stati membri e zone interessate

Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato d’introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecu- Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del zione 2014/709/UE 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/564, GU L 80 del 25.3.2017, p. 35.

1 Rischio riconducibile a un’eventuale prossimità alla popolazione

di suini selvatici infetta dalla peste suina africana Le zone interessate sono elencate nella parte I dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia

2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina

africana nella popolazione di suini selvatici Le zone interessate sono elencate nella parte II dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia

Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della

peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile Le zone interessate sono elencate nella parte III dell’allegato della suddetta decisio- ne di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia

4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della

peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell’Unione europea: Italia

Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

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