AS 2018 3377
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Modifica del 14 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 130 cpv. 1
1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui
all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi: a. dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effet- tuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale; b. dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effet- tuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una contro- parte non finanziaria che non è piccola; c. dal 1° gennaio 2024, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.
1 RS 958.11
2018-2547 3377
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr