AS 2019 2059
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP)
Modifica del 20 maggio 2019
Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP) emana:
I Il regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 20101 è modificato come segue:
Titolo Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP)
Ingresso Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visti gli articoli 8 e 9 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20052, emana:
Sostituzione un’espressione Nell’articolo 31 l’espressione «Il presente regolamento» è sostituita con «La presen- te ordinanza».
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Art. 1 lett. cbis, f e g L’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) offre le seguenti formazioni: cbis. ciclo di studio con diploma per insegnanti attivi nella preparazione alla maturità professionale (art. 46 cpv. 3 lett. c OFPr); f. ciclo di studio bachelor (BSc) in formazione professionale; g. ciclo di studio master (MSc) in formazione professionale (art. 7 Ordinanza IUFFP).
Art. 3. cpv. 1 1 I diplomi di bachelor, i diplomi di master e gli altri diplomi sono firmati dal presi- dente del Consiglio dello IUFFP nonché dal direttore dello IUFFP.
Art. 4 cpv. 1 lett. bbis e 2 1 Chi supera la procedura di qualificazione di un ciclo di studio è autorizzato a portare i seguenti titoli: bbis. «Bachelor of Science in formazione professionale», se ha superato la proce- dura di qualificazione del ciclo di studio bachelor; 2 Per i titoli di bachelor, master e altri diplomi è rilasciato un supplemento al diplo- ma («Diploma Supplement»), per i titoli di certificato è rilasciato un supplemento al certificato («Certificate Supplement»).
Art. 6 cpv. 1 lett. b, 3 e 4
1 Quali condizioni d’ammissione si applicano:
b. per il ciclo di studio bachelor BSc e per il ciclo di studio master MSc: le di- sposizioni dei rispettivi piani di studio secondo l’articolo 12.
3 Abrogato
4 Per quanto riguarda i cicli di formazione, il Consiglio dello IUFFP istituisce una commissione d’ammissione. I compiti di tale commissione sono disciplinati median- te direttive emanate dal direttore dello IUFFP.
Art. 7, rubrica e cpv. 2 Durata dei cicli di formazione e punti di credito 2 Il ciclo di studio bachelor BSc comprende 120 punti di credito e il ciclo di studio master MSc 90–120 punti di credito.
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Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva 1 Gli studenti dei cicli di studio con diploma, del ciclo di studio bachelor BSc, del ciclo di studio master MSc e del ciclo di formazione continua MAS sono immatrico- lati allo IUFFP se:
Art. 12 cpv. 2 2 I piani di studio emanati dal Consiglio dello IUFFP sono pubblicati sul sito web dello IUFFP3
Art. 13 cpv. 1, primo periodo 1 Ogni ciclo di formazione e ciclo di formazione continua è composto da uno o più moduli. …
Art. 18 cpv. 3 3 Per i cicli di formazione con titolo di bachelor, master o diploma è richiesto un lavoro finale. Anche per i cicli di formazione continua possono essere previsti lavori finali.
Art. 20 cpv. 1 1 Il lavoro finale, segnatamente il lavoro di bachelor, di master e il lavoro di diplo- ma, si riferisce alle competenze acquisite nell’ambito dei moduli. Contiene elementi pratici e teorici.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2019.
20 maggio 2019 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Philippe Gnaegi
3 www.iuffp.swiss
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