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Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche
Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)
Modifica del 22 marzo 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 20181, decreta:
I La legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale3,
Art. 7 3. Per corsi 1 Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua d’acqua interna- zionali che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento: a. conferire i diritti di utilizzazione; b. autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d’ac- qua da parte dell’avente diritto stesso; c. determinare conformemente al diritto cantonale, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le pre- stazioni da fornire e le condizioni da osservare; d. decidere in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le au- torizzazioni necessarie secondo il diritto federale; e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l’eser- cizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie.
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2 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per
disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1.
3 Le autorità competenti decidono d’intesa con gli enti pubblici aventi
il diritto di disporre delle acque e i Cantoni.
Art. 49 cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo
1 Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo
sino alla fine del 2024. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell’articolo 22 capoversi 3–5. 1bis IlConsiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell’ali- quota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 50a bbis. Riduzione 1 Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d’inve- in caso di concessione stimento conformemente all’articolo 26 della legge federale del 30 set- di contributi d’investimento tembre 20164 sull’energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti: a. per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) non possono essere riscossi canoni sull’intera potenza lorda duran- te il termine assegnato per la costruzione e durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio; b. in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di im- pianti esistenti (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) non possono essere riscossi canoni sulla potenza lorda supplementare du- rante dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto ampliato o rinnovato.
2 Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’ar-
ticolo 49 capoverso 2.
Art. 51, titolo marginale e cpv. 1 c. Calcolo del 1 La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla canone massimo consentito media della potenza dinamica lorda dell’acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili.
4 RS 730.0
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019 Consiglio nazionale, 22 marzo 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’11 luglio 20195.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
13 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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