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AS 2020 1811

Ordinanza sui provvedimenti concernenti l'esame federale di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana)

Ordinanza sui provvedimenti concernenti l’esame federale di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana)

del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche

1 La MEBEKO iscrive in una banca dati i dati rilevanti che riguardano:

i. i candidati all’esame federale di medicina umana 2020 di cui all’articolo 4a dell’ordinanza del 26 novembre 20082 sugli esami LPMed che hanno supe- rato l’esame scritto. 2bis Rileva i dati secondo il capoverso 2 lettere a–e, g e h delle persone di cui al capoverso 1 lettera i, nonché l’indicazione che queste persone sono iscritte provviso- riamente nella banca dati.

2020-1570 1811

Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana RU 2020

2. Ordinanza del 26 novembre 20083 sugli esami LPMed

Art. 4a Provvedimenti concernenti l’esame federale di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus

1 L’esame federale di medicina umana 2020 si compone di:

a. un esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte; e b. la prova fornita nel quadro di un’attività pratica in un centro di perfeziona- mento riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica di dispor- re delle attitudini e delle capacità, nonché delle modalità di comportamento e della competenza sociale necessarie all’esercizio della professione sotto vigilanza professionale (prova pratica). 2 Ai candidati che nel 2020 si sono iscritti alla ripetizione dell’esame pratico struttu- rato si applica il capoverso 1 lettera b.

Art. 4b Prova pratica nel quadro dell’esame federale di medicina umana 2020

1 La persona responsabile del perfezionamento valuta il candidato secondo

l’articolo 4a capoverso 1 lettera b per una durata di sei settimane. 2 I contenuti e la struttura della valutazione sono conformi alle prescrizioni di un modulo di valutazione unitario.

3 La persona responsabile del perfezionamento rilascia al candidato un documento

con il risultato della sua valutazione inclusa la motivazione.

4 Consegna il documento alla commissione d’esame in medicina umana entro il

15 ottobre 2021.

5 La MEBEKO, sezione «Formazione», elabora il modulo di valutazione di cui al

capoverso 2 su proposta della commissione d’esame.

Art. 12 cpv. 3

3 La MEBEKO, sezione «Formazione», può prevedere una data straordinaria di

chiusura delle iscrizioni all’esame federale 2021 per i candidati all’esame federale di medicina umana 2020.

Art. 18 cpv. 4 e 5 4 Ai candidati all’esame federale di medicina umana 2020 non sono conteggiati, nel numero di possibilità di ripetizione secondo il capoverso 3, un esame di cui all’articolo 4a capoverso 1 lettera a o una prova pratica di cui all’articolo 4a capo- verso 1 lettera b non superati nel 2020. 5 Chi non supera la prova pratica prima della data di cui all’articolo 4b capoverso 4 può iscriversi alla prima sessione successiva possibile dell’esame pratico strutturato.

3 RS 811.113.3

Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana RU 2020

Art. 19 cpv. 2 2 Ai candidati all’esame federale di medicina umana 2020 non sono conteggiati, nel numero di possibilità di ripetizione di cui al capoverso 1, un esame di cui all’arti- colo 4a capoverso 1 lettera a o una prova pratica di cui all’articolo 4a capoverso 1 lettera b non superati nel 2020.

Art. 20 cpv. 3 3 Il presidente della commissione d’esame in medicina umana comunica al candidato all’esame federale di medicina umana 2020 il risultato dell’esame scritto di cui all’articolo 4a capoverso 1 lettera a mediante una decisione formale intermedia separata.

Art. 28 Tasse e indennità per l’esame federale di medicina umana 2020 1 In deroga all’articolo 27 capoverso 2 lettera a, la tassa per l’esame federale di medicina umana 2020 di cui all’articolo 4a è stabilita come segue: a. esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte: 750 franchi; b. prova pratica: 300 franchi.

2 I responsabili del perfezionamento ricevono un’indennità di 300 franchi per il

rilascio del documento di cui all’articolo 4b capoverso 3.

3. Ordinanza del 5 aprile 20174 sul registro LPMed

Art. 3 cpv. 2 2 Iscrive i dati di cui al capoverso 1 lettere a–f dei candidati all’esame federale di medicina umana 2020 di cui all’articolo 4a dell’ordinanza del 26 novembre 20085 sugli esami LPMed che hanno superato l’esame scritto, nonché l’indicazione che queste persone sono iscritte provvisoriamente nella banca dati. Cancella l’iscrizione entro il 31 ottobre 2021 se entro questa data il candidato non ha conseguito il diplo- ma federale.

4 RS 811.117.3 5 RS 811.113.3

Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana RU 2020

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 2020 alle ore 00.00 6.

2 Si applica fino al 31 ottobre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

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