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AS 2020 3547

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)

Modifica del 12 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 3a Viaggiatori sui trasporti pubblici Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest’obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s’intendono:

a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applica- no i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione; b. aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla naviga- zione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

2020-2285 3547

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)

Art. 15 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

4 Gli articoli 6 capoverso 1 e 13 lettera b si applicano fino al 30 settembre 2020.

II L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20204 è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2 e 3 Si applica fino al 13 settembre 2020.

3 Abrogato

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2020 alle ore 00.005.

12 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 818.101.24 5 Pubblicazione urgente del 12 agosto 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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