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AS 2020 5861

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Contingenti per cittadini del Regno Unito)

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 25 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa nella versione secondo la modifica del 22 marzo 20192 è modificata come segue:

1 Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto partico- lare: a. frontalieri con un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l’articolo 35 LStr (permesso G);

1 Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di sog- giorno non biometrica alle seguenti persone: d. ai frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3 (Stato Schengen) e che rientrano nel campo d’applica- zione dell’accordo del 25 febbraio 20193 sui diritti acquisiti. 4 Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato Schengen e che rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.

1 RS 142.201 2 RU 2020 5853 5865 3 RS 0.142.113.672; FF 2020 969

2020-2834 5861

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2020

1ter Il frontaliero che è cittadino del Regno Unito, che non è domiciliato in uno Stato Schengen, ma che rientra nel campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 20194 sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la men- zione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il giorno a partire dal quale, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non si applicherà più ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito, ma al più presto il 1° gennaio 2021.

25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 0.142.113.672; FF 2020 969 5 RS 0.142.112.681

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2020

Allegato 1

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

Cifre 7–9

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

350 350 350 350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati tri- mestralmente.

9. Abrogata

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2020

Allegato 2

Contingenti dei permessi di dimora

Cifre 7–9 7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

525 525 525 525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati tri- mestralmente.

9. Abrogata

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