AS 2021 275
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Piscine all’aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Piscine all’aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti)
Modifica del 12 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
2bis Gli stabilimenti balneari, compresi i bagni termali, possono prevedere nei loro piani di protezione esenzioni dall’obbligo di cui al capoverso 1 per le aree esterne. 3 Sentita l’autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest’obbligo: b. gli ospiti che possono provare di essere stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: durante sei mesi a partire dalla revoca del loro isola- mento disposta dall’autorità cantonale competente.
2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pub- blico: a. nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi;
1 RS 818.101.26
2021-1447 RU 2021 275
Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Piscine all’aperto, RU 2021 275 deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti)
2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:
a. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite: durante sei mesi a partire dalla revoca del loro isolamento dispo- sta dall’autorità cantonale competente;
Abrogati
1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione.
3 Abrogato
Art. 13 lett. c e f È punito con la multa chi: c. Abrogata f. in violazione dell’articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pub- blico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, com- presi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’ar- ticolo 3a capoverso l o all’articolo 3b capoversi 2 e 2bis;
Abrogato
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 4.5 4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è suffi- ciente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. È fatto salvo l’articolo 5a capoverso 3 lettera d sulla registrazione dei dati di contatto nelle aree esterne di strutture della ristorazione, bar e club e nelle strutture della ristorazione e nei bar riservati agli ospiti dell’albergo.
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III L’allegato 2 dell’ordinanza deI 16 gennaio 20192 concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 16003
16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto
pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strut- ture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l’art. 3a cpv. 1 e 3b cpv. 1, 2 e 2bis dell’or- dinanza COVID-19 situazione particolare) 100
IV La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2021 alle ore 00.003.
12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 314.11 3 Pubblicazione urgente del 12 maggio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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