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AS 2021 670

Ordinanza sulle attività informative

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle attività informative (OAIn)

Modifica del 27 ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 agosto 20171 sulle attività informative è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 3, 11 capoverso 3, 19 capoverso 5, 39 capoverso 4, 43 capoverso 4, 46 capoverso 3, 72 capoverso 4, 80 capoverso 2, 82 capoversi 5 e 6, 84 e 85 capoverso 5 della legge del 25 settembre 20152 sulle attività informative (LAIn); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Art. 33 Comunicazione ordinaria di valutazioni della situazione e di dati da parte di autorità d’esecuzione cantonali 1 Le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare valutazioni della situazione e dati in particolare ai destinatari seguenti: a. ad altre autorità cantonali per l’esecuzione della LAIn; b. alle autorità d’esecuzione cantonali di altri Cantoni nell’ambito di accerta- menti o di gruppi di lavoro internazionali a cui partecipano; c. ai pubblici ministeri cantonali e alla polizia, nel rispetto dell’articolo 60 capo- versi 2–4 LAIn per la prevenzione dei pericoli e il perseguimento penale; d. alle autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure per l’espletamento dei rispettivi compiti; e. garantendo la protezione delle fonti e la classificazione:

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Attività informative. O RU 2021 670

1. al servizio cui è subordinata l’autorità d’esecuzione cantonale, oppure

2. in singoli casi, ad altri servizi per l’adempimento dei loro compiti uffi-

ciali, in particolare per esercitare la loro funzione in materia di valuta- zione della situazione, dirigenziale o governativa. 2 Se un’autorità d’esecuzione cantonale ha ricevuto dal SIC valutazioni della situa- zione o dati o li ha consultati nell’INDEX SIC o nella PES, prima di comunicarli richiede il consenso del SIC. Il SIC può accordare il consenso caso per caso o per determinate categorie di dati e destinatari, se la comunicazione è necessaria per la valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole. 3 Le autorità d’esecuzione cantonali non possono comunicare valutazioni della situa- zione o dati, se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati. 4 Il SIC può accordare all’autorità di vigilanza cantonale il consenso per la consulta- zione di valutazioni della situazione o dati trattati dal Cantone su mandato della Con- federazione per determinate categorie di dati e destinatari.

Art. 33a Comunicazione urgente di valutazioni della situazione e di dati da parte di autorità d’esecuzione cantonali 1 In caso d’urgenza un’autorità d’esecuzione cantonale può comunicare ad altre auto- rità o a terzi valutazioni della situazione e dati senza il consenso del SIC, se questi non possono richiederle tempestivamente e la comunicazione è necessaria per sventare una minaccia grave e imminente per la sicurezza interna o esterna oppure per un bene giuridico importante quale la vita e l’integrità fisica o per proprietà di notevole valore.

2 Garantisce la protezione delle fonti.

3 Informa immediatamente il SIC in merito alla comunicazione e al suo motivo.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 agosto 20174 concernente la vigilanza

sulle attività informative

Art. 5 cpv. 2 Abrogato

4 RS 121.3

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2. Ordinanza del 10 novembre 20045 concernente la comunicazione

di decisioni penali cantonali

Art. 1, frase introduttiva e n. 9 Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carat- tere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale6: 9. articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discri- minazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

27 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 RS 312.3 6 RS 311.0

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