AS 2021 762
Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
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Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come se- gue:
Art. 15 cpv. 1 1 Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, al massimo 500 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 951.262
2021-3732 RU 2021 762
Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 762