Lexipedia

AS 2021 868

Protocollo che modifica l’Accordo del 20 ottobre 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Protocollo che modifica l’Accordo del 20 ottobre 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada

Concluso il 15 ottobre 2021 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati «Parti contraenti», conformemente all’articolo 18 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada, fatto a Mosca il 20 ottobre 20141 (di seguito denominato «l’Accordo»), hanno concordato quanto segue:

Art. 1 L’articolo 2 dell’Accordo è modificato come segue:

1. Il numero 1 ha il tenore seguente:

1) per «autorità competenti»: a) in Svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti e, per quanto riguarda il paragrafo 1 dell’articolo 8 del presente Accordo, l’Ufficio federale delle strade, b) nella Federazione Russa, il Ministero dei trasporti della Federazione Russa e, per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme della circolazione stradale previsto all’articolo 11 del presente Accordo, il Ministero dell’Interno della Federazione Russa. In caso di cambiamento di una delle autorità competenti, la Parte contraente oggetto del cambiamento lo notifica all’altra Parte contraente per via diplo- matica;

1 RS 0.741.619.665

2021-2004 RU 2021 868

Trasporti internazionali su strada. Prot. con la Russia RU 2021 868

2. Il numero 3 ha il tenore seguente:

3) per «veicolo»: a) per i trasporti di merci, un autocarro, un autocarro con rimorchio, un vei- colo trattore o un trattore con semirimorchio, b) per i trasporti di persone, un autobus destinato al trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, nonché se del caso un rimorchio per i bagagli. Il veicolo deve appartenere al trasportatore o quest’ultimo deve poterne disporre in virtù di un contratto di locazione o di leasing;

3. Il numero 8 ha il tenore seguente:

8) per «autorizzazione speciale»: a) un documento che permette a un veicolo di un trasportatore domiciliato in una Parte contraente, che supera per dimensioni o peso i valori stabiliti dalla legislazione dell’altra Parte contraente o che trasporta merci peri- colose, di effettuare corse di trasporto sul territorio dell’altra Parte con- traente, b) un documento che permette al trasportatore domiciliato in una Parte con- traente di effettuare un trasporto di merci dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 L’articolo 4 dell’Accordo ha il tenore seguente: 1. I trasporti occasionali di persone sono effettuati sulla base di autorizzazioni rila- sciate dalle autorità competenti delle Parti contraenti per il tragitto situato sul rispet- tivo territorio nazionale. 2. Per ciascun trasporto occasionale di persone è rilasciata un’autorizzazione che per- mette di effettuare un solo tragitto di andata e ritorno, a meno che l’autorizzazione non specifichi un numero di tragitti diverso. 3. Ogni anno le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano gratuitamente un numero concordato di autorizzazioni non compilate per il trasporto occasionale di persone. Le autorizzazioni devono essere provviste della firma della persona respon- sabile e del timbro dell’autorità competente. Le autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno civile sono valide fino al 31 gennaio dell’anno successivo. 4. Le autorità competenti delle Parti contraenti coordinano la procedura per lo scam- bio delle autorizzazioni non compilate. 5. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è necessaria in caso di sostituzione con un altro autobus di un autobus in avaria o danneggiato a seguito di un incidente.

Trasporti internazionali su strada. Prot. con la Russia RU 2021 868

Art. 3 All’Accordo è aggiunto il seguente articolo 5bis: 1. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto, le informazioni sui passeggeri e sul personale (l’equipaggio) dei veicoli utilizzati dal trasportatore di una Parte contraente che effettuano trasporti regolari od occasionali di persone sul territorio dell’altra Parte contraente in virtù del presente Accordo sono trasmesse al sistema d’informazione appositamente concepito, se previsto dalla legislazione dell’altra Parte contraente. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dati personali e contengono segnatamente: 1) cognome, nome, patronimico; 2) data di nascita; 3) tipo e numero di documento d’identità della persona utilizzato per l’acquisto del biglietto; 4) luogo di partenza, luogo di destinazione, tipo d’itinerario (diretto, in transito); 5) data del viaggio; 6) sesso; 7) nazionalità; 8) funzione in seno all’equipaggio (solo per i membri dell’equipaggio). 3. Le informazioni riguardanti i dati personali devono essere trattate secondo il prin- cipio della buona fede e in modo conforme alla legge. 4. I dati personali sui passeggeri e sull’equipaggio dei veicoli devono essere conser- vati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati, e non oltre. 5. Possono essere trattati esclusivamente i dati personali che adempiono le finalità per le quali sono stati trattati. Il contenuto e il volume dei dati personali trattati devono essere conformi alle finalità di trattamento comunicate. I dati personali devono essere proporzionati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In fase di trattamento i dati personali devono essere corretti, pertinenti e, se del caso, adeguati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Conviene adottare le misure necessarie a garantire qualsiasi rettifica di dati incompleti o inesatti e di precisarne il senso. 6. I dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti abilitate a tale scopo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti. 7. Chiunque tratti dati personali conformemente al presente articolo deve adottare o garantire l’adozione delle misure giuridiche, organizzative e tecniche necessarie a pro-

teggerli da accessi illegali o accidentali, distruzione, modifica, blocco, duplicazione, trasmissione, divulgazione nonché da qualsiasi azione illegale in materia di dati per- sonali.

Trasporti internazionali su strada. Prot. con la Russia RU 2021 868

8. Le persone che forniscono dati personali sono informate del fatto che i dati forniti saranno trasmessi, secondo il presente articolo, esclusivamente alle autorità compe- tenti abilitate a tale scopo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti con- traenti, e sono altresì informate delle finalità di tale trasmissione dei dati.

Art. 4 L’articolo 6 dell’Accordo ha il tenore seguente: 1. I trasporti di merci tra le Parti contraenti o in transito nei loro territori sono effet- tuati senza autorizzazioni. 2. Un trasportatore domiciliato in una delle Parti contraenti può effettuare il trasporto di merci dal territorio dell’altra Parte contraente verso il territorio di un Paese terzo nonché dal territorio del Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente a condizione di essere in possesso di un’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 pa- ragrafo 8 lettera b del presente Accordo, rilasciata dall’autorità competente dell’altra Parte contraente. 3. L’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 paragrafo 8 lettera b del presente Accordo permette di effettuare un solo tragitto di andata e ritorno. 4. Ogni anno le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano gratuitamente un numero concordato di autorizzazioni speciali non compilate di cui all’articolo 2 paragrafo 8 lettera b del presente Accordo. Le autorizzazioni speciali devono essere provviste della firma della persona responsabile e del timbro dell’autorità competente. Le autorizzazioni speciali rilasciate nel corso dell’anno civile sono valide fino al 31 gennaio dell’anno successivo. 5. Le autorità competenti delle Parti contraenti coordinano la procedura per lo scam- bio delle autorizzazioni speciali non compilate di cui all’articolo 2 paragrafo 8 let- tera b del presente Accordo.

Art. 5 L’articolo 7 dell’Accordo è abrogato.

Art. 6 L’articolo 8 dell’Accordo è modificato come segue: 1. Al paragrafo 1 «rilasciata dall’autorità competente dell’altra Parte contraente» è sostituito con «di cui all’articolo 2 paragrafo 8 del presente Accordo». 2. Alla fine del paragrafo 2 è aggiunto: «; quest’ultima può stabilire l’obbligo di ottenere un’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 paragrafo 8 del presente Accordo».

Trasporti internazionali su strada. Prot. con la Russia RU 2021 868

Art. 7 L’articolo 12 paragrafo 2 dell’Accordo ha il tenore seguente: 2. Conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti le tasse per l’utilizzo delle infrastrutture stradali quali strade, autostrade, ponti e gallerie situati sul territorio delle Parti contraenti, compresi i pagamenti previsti a titolo di risarci- mento dei danni cagionati da veicoli all’infrastruttura stradale, possono essere riscossi su base non discriminatoria presso i trasportatori delle Parti contraenti.

Art. 8 L’articolo 16 paragrafo 2 numeri 1‒3 dell’Accordo ha il tenore seguente: 1) avvertimento scritto al trasportatore; 2) sospensione o revoca dell’autorizzazione o dell’autorizzazione speciale pre- cedentemente rilasciata al trasportatore; 3) blocco del rilascio al trasportatore di nuove autorizzazioni o di nuove autoriz- zazioni speciali per effettuare trasporti sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 9 Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente per via diplomatica di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.

Fatto a Mosca il 15 ottobre 2021 in due esemplari, ciascuno in lingua francese e russa, i due testi facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Federazione Russa: Krystyna Marty Lang Dmitriy Zverev

Trasporti internazionali su strada. Prot. con la Russia RU 2021 868

Protocollo che modifica l’Accordo del 20 ottobre 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada | Lexipedia | Lexipedia