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AS 2022 182

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 18 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. a, abis e c, 2bis nonché 2ter

2 Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che:

a. attestano che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone conside- rate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e le attestazioni ricono- sciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 1; abis. attestano che sono state contagiate con il SARS-CoV-2 e che sono considerate guarite; la durata della deroga e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 2; c. non hanno ancora compiuto i 18 anni. 2bis Abrogato

2ter Le deroghe di cui al capoverso 2 lettere a, abis e c non si applicano alle persone provenienti da un Paese o da una regione di cui all’allegato 1 numero 2 che intendono entrare in Svizzera.

Art. 10 Rilascio dei visti Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC2 o dell’accordo AELS3 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da

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Ordinanza 3 COVID-19 RU 2022 182

permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.

Art. 27a cpv. 11 lett. b n. 1

11 Non sono considerate particolarmente a rischio:

b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:

1. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-

CoV-2: per 180 giorni a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio,

II L’allegato 1a è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1 La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2022 alle ore 00.004.

2 L’articolo 27a capoverso 11 lettera b numero 1 ha effetto sino al 31 marzo 2022

18 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 18 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 1a (art. 4 cpv. 2 lett. a e abis, nonché art. 5)

Persone vaccinate e guarite

1 Persone vaccinate

1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che: a. è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell’UFSP; b. è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione eu- ropea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; c. è stato approvato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le racco- mandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autoriz- zato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licen- ziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata. 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vacci- nazione completa o dopo una vaccinazione di richiamo dopo una vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.

1.3 La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 se-

condo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 20215 sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.

1.4 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 1.3, pur-

ché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve conte- nere le seguenti informazioni: a. la data della vaccinazione; b. il vaccino somministrato.

2 Persone guarite

2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:

a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2: dall’11° al 180° giorno dalla conferma del contagio;

5 RS 818.102.2

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b. nel caso di un test rapido Sars-CoV-2 per uso professionale o di un’ana- lisi immunologica di laboratorio per il Sars-CoV-2, a meno che non si basi su un prelievo solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva: dall’11° al 180° giorno dopo la conferma del contagio; c. nel caso di un test degli anticorpi contro il SARS-CoV-2: durante la va- lidità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sui cer- tificati COVID-19).

2.2 La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo

l’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certifi- cati COVID-19.

2.3 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 2.2, pur-

ché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve conte- nere una delle seguenti informazioni: a. la conferma del contagio, compresi il nome e l’indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale); b. la conferma della revoca dell’isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico.

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 giugno 20216 COVID-19 traffico internazionale

viaggiatori

Allegato 2, rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato nonché n. 1.2 e 2.1 (art. 9a cpv. 1 lett. e e f nonché 12 cpv. 2) 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vacci- nazione completa o dopo una vaccinazione di richiamo dopo una vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.

2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:

a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2: dal 11° al 180° giorno dalla conferma del contagio; b. nel caso di un test rapido Sars-CoV-2 per uso professionale o di un’ana- lisi immunologica di laboratorio per il Sars-CoV-2, a meno che non si basi su un prelievo solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva: dall’11° al 180° giorno dopo la conferma del contagio; c. nel caso di un test degli anticorpi contro il SARS-CoV-2: durante la va- lidità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza COVID-19 del 4 giugno 20217).

2. Ordinanza del 4 giugno 20218 sui certificate COVID-19

Allegato 3 n. 1 e 2.2

1 Inizio e durata della validità

1.1 Inizio della validità: l’11° giorno dopo il primo risultato positivo.

1.2 Durata di validità: 180 giorni, calcolati dal giorno del risultato positivo se- condo il numero 1.1.

2.2 Data del primo risultato positivo.

6 RS 818.101.27 7 RS 818.102.2 8 RS 818.102.2

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