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AS 2022 576

Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 1 lett. c

1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:

  • c. dal 1° gennaio 2028, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

30 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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