Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2022 ammonta a 0,1003.
AS 2022 634
Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2022
Preambolo
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131
sui pagamenti diretti,
ordina:
Art. 1 Coefficiente
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 22 ottobre 2021 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.
26 ottobre 2022 | Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer |