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Decisione n. 2/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 17 dicembre 2021 che modifica l’allegato 1 dell’Accordo nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure provvisorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea
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Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 2/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 17 dicembre 2021 che modifica l’allegato 1 dell’Accordo nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure provvisorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea
Adottata il 17 dicembre 2021 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 dicembre 2021
Traduzione Il Comitato, visto l’Accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’Accordo il Comitato dei trasporti ter- restri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55. (2) A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’Accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario e su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’Accordo. (3) Con la decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 20192 il Comitato misto ha, da un lato, modificato l’allegato 1 dell’Accordo per integrarvi disposizioni sostanziali delle
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Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2022 93 Dec. n. 2/2021
direttive (UE) 2016/7973 e (UE) 2016/7984 e, dall’altro, adottato disposizioni transi- torie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovevano inizialmente essere applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con la decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 20205, il Comitato misto le ha prorogate fino al 31 dicembre 2021. (4) In attesa dell’adozione delle disposizioni definitive, è necessario prorogare le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2022 in modo da salvaguardare la fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. (5) Con la decisione n. 1/2021 del 30 giugno 20216, la data entro la quale alcune norme nazionali svizzere riportate nell’allegato 1 dell’Accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d’interoperabilità, andrebbero verificate in vista di una loro abrogazione, modifica o conservazione, è stata prorogata al 31 di- cembre 2021. Alla luce dello stato attuale di questi lavori, la data dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2022. decide:
Art. 1 L’allegato 1, sezione 4, dell’Accordo è modificato come segue: la data del «31 dicem- bre 2021», entro la quale andrebbe verificata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche d’interoperabilità, è sostituita con «31 dicembre 2022» per quanto concerne le disposizioni riportate di seguito: per quanto concerne il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 no- vembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea: – CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0, giugno 2015); – CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0, giugno 2019); – CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0, giugno 2019); – CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0, giugno 2019);
3 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). 4 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). 5 RU 2021 14
6 Decisione n. 1/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera,
del 30 giugno 2021, che modifica l’allegato 1 dell’Accordo e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure provvisorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (RU 2021 477).
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2022 93 Dec. n. 2/2021
– CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0, giugno 2019); – CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1, novembre 2020); – CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1, novembre 2020); – CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0, giugno 2019); – CH-TSI LOC&PAS-037 (versione 1.0, giugno 2019); per quanto concerne il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 mag- gio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «con- trollo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea: – CH-TSI CCS-006 (versione 2.1, novembre 2020); – CH-TSI CCS-019 (versione 3.0, novembre 2020); – CH-TSI CCS-026 (versione 2.1, novembre 2020); – CH-TSI CCS-032 (versione 2.1, novembre 2020); – CH-TSI CCS-033 (versione 1.1, novembre 2020); – CH-TSI CCS-035 (versione 1.0, giugno 2019); – CH-TSI CCS-038 (versione 1.1, novembre 2020); – CH-CSM-RA-001 (versione 1.0, giugno 2019); – CH-CSM-RA-002 (versione 1.0, giugno 2019).
Art. 2 L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicem- bre 2019 è modificato come segue: «3. L’allegato 1 riporta le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto europeo. Se non se ne stabilisce la compa- tibilità entro il 31 dicembre 2022, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.»
Art. 3 L’articolo 8 capoverso 2 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicem- bre 2019 è modificato come segue: «Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2022.»
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2022 93 Dec. n. 2/2021
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021.
Per l’Unione europea: Per la Confederazione Svizzera: Il presidente, Il capo della delegazione svizzera, Kristian Schmidt Peter Füglistaler