AS 2024 181
Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Oferr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:
Art. 2a lett. aL’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l’articolo 17c Lferr in funzione dei rischi:a. sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 5l cpv. 3 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 5m cpv. 4); o
Art. 5a cpv. 1, note a piè di pagina, e 31 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell’infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7982 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/7623.3 L’UFT informa il gestore dell’infrastruttura entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Art. 5b, rubrica, cpv. 1, nota a piè di pagina, e 3Certificato di sicurezza dell’UFT1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell’impresa di trasporto ferroviario di rilascio o di rinnovo di un certificato di sicurezza secondo l’articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7984 e nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/7625 nonché contenere i dati secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/7636.3 L’UFT informa l’impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Art. 5bbis Certificato di sicurezza dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie1 L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) può rilasciare certificati di sicurezza validi in Svizzera se un accordo internazionale lo prevede. 2 Le domande di rilascio di certificati di sicurezza che abbiano validità in Svizzera e in almeno un suo Paese confinante devono essere presentate all’ERA.
Art. 5c cpv. 11 Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l’articolo 4 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all’esercizio sono controllati e gestiti.
Art. 5f cpv. 11 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell’ERA, l’UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.
Art. 5g Rapporto annuale delle imprese ferroviarieLe imprese ferroviarie presentano annualmente all’UFT, entro il 31 maggio, un rapporto relativo all’anno civile precedente con le indicazioni secondo: a. l’articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/7987;b. l’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20138; ec. gli allegati I numero 4.5.1.2 e II numero 4.5.1.2 del regolamento delegato (UE) 2018/7629.
Art. 5h Rapporto annuale dell’UFT1 L’UFT pubblica annualmente gli indicatori comuni di sicurezza (CSI) di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/79810.2 Pubblica un rapporto annuale sulla sua attività in veste di autorità di vigilanza che contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798.
Art. 5i cpv. 1–31 I detentori devono iscrivere i dati del proprio veicolo identificati come obbligatori nella tabella 1 dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2018/161411 nel registro dei veicoli ammessi alla circolazione secondo l’articolo 17a Lferr. Devono iscrivere i dati nel registro europeo dei veicoli immatricolati se un trattato internazionale lo prevede.2 Possono iscrivere nel registro anche i rimanenti dati previsti dalla tabella 1 dell’allegato II.3 I diritti di accesso sono retti dalla tabella 2 dell’allegato II.
Art. 5j Manutenzione dei veicoli1 Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l’articolo 17b Lferr deve:a. utilizzare un sistema di manutenzione conforme ai requisiti secondo: 1. l’articolo 14 paragrafi 2 e 3 nonché l’allegato III della direttiva (UE) 2016/79812, e 2. l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/77913;b. per la manutenzione di veicoli impiegati su tratte interoperabili, essere certificato da un organismo di certificazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779; ne sono esonerate le imprese ferroviarie che effettuano la manutenzione di veicoli esclusivamente ai fini del proprio esercizio.2 Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l’organismo di certificazione. L’organismo di certificazione comunica senza indugio all’UFT le misure adottate.
Inserire dopo il titolo della sezione 3
Art. 5l Attestato di sicurezza1 Per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, il gestore dell’infrastruttura o il detentore del veicolo deve documentare che l’impianto ferroviario o il veicolo:a. è stato progettato conformemente alle prescrizioni;b. è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e a un’eventuale decisione dell’UFT; e c. può essere esercitato in modo sicuro.2 La documentazione è compilata da specialisti, i quali vi appongono la loro firma.3 Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza, per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni è necessario l’esame da parte di un perito. L’UFT può rinunciare a questi esami in particolare se non contribuiscono a evitare gli errori che influiscono sulla sicurezza.4 La prova della conformità alle prescrizioni e alla decisione comprende una dichiarazione del gestore dell’infrastruttura o del detentore del veicolo. Questa può basarsi sulle dichiarazioni dei fabbricanti.
Art. 5m Rapporto sulla sicurezza e valutazione dei rischi1 Se una persona di cui all’articolo 3 paragrafo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201314 propone una modifica, deve redigere un rapporto sulla sicurezza.2 Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un’analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull’esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie.3 Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.4 Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio.
Art. 6 cpv. 44 L’UFT può, nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all’articolo 5l.
Art. 6b cpv. 2, note a piè di pagina2 Per le corse di prova i gestori dell’infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 21 paragrafi 3 e 5 della direttiva (UE) 2016/79715 e all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54516.
Art. 7 cpv. 4, nota a piè di pagina4 La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1) è retta dall’articolo 15 della direttiva (UE) 2016/79717 e dall’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25018.
Art. 8 cpv. 1, 1bis e 31 È richiesta un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18w Lferr per la messa in esercizio di impianti ferroviari modificati in modo rilevante.1bis È richiesta un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18wbis Lferr per la messa in esercizio di veicoli nuovi o modificati in modo rilevante.3 Se è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’impresa ferroviaria presenta all’UFT un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 5l.
Art. 8a Verifica dell’attestato di sicurezza1 L’UFT verifica, nell’ambito della procedura di rilascio di un’autorizzazione d’esercizio, la completezza dell’attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.2 Può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell’impianto ferroviario o del veicolo.
Art. 8b e 8cAbrogati
Art. 9 cpv. 1, 4, nota a piè di pagina, e 51 L’UFT sorveglia in funzione dei rischi che i requisiti di sicurezza siano rispettati.4 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza, l’UFT svolge la sua attività di vigilanza basandosi sul regolamento delegato (UE) 2018/76119.5 La vigilanza sugli organismi di valutazione del rischio riconosciuti dall’UFT (art. 15v) è retta dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201320.
Art. 10 cpv. 55 La responsabilità delle altre persone che hanno un impatto sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario è retta dall’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2016/79821.
Art. 10a Misure in caso di rischi per la sicurezza individuatiChi viene a conoscenza di un rischio per la sicurezza deve adottare le misure del caso. Tra queste rientra anche il necessario scambio d’informazioni con gli altri responsabili e interessati.
Art. 10b Controlli prima dell’impiego di un veicolo1 Prima di impiegare un veicolo, l’impresa ferroviaria deve svolgere le attività di controllo menzionate nell’articolo 23 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/79722.2 Prima di utilizzare un veicolo, l’impresa ferroviaria deve controllare che sia:a. stato autorizzato all’esercizio o alla messa in circolazione e registrato;b. compatibile con le tratte da percorrere secondo: 1. per le tratte interoperabili: il registro dell’infrastruttura, 2. per le tratte non interoperabili: le informazioni fornite gratuitamente dal gestore dell’infrastruttura;c. adeguatamente integrato nella composizione del treno.
Art. 12 cpv. 55 L’UFT provvede affinché le prescrizioni relative all’esercizio delle ferrovie siano per quanto possibile uniformi.
Art. 12a Ex art. 12abis
Art. 12abisAbrogato
Art. 15a cpv. 1, frase introduttiva1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla costruzione e all’esercizio di:
Art. 15b Requisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione (art. 23f cpv. 1 Lferr)1 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/79723.2 L’UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:a. le disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità; b. nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797, le prescrizioni nazionali per l’applicazione dei requisiti essenziali.3 Se non vi sono casi particolari o non sono state autorizzate deroghe alle STI, queste ultime hanno la preminenza sulle rimanenti disposizioni della presente ordinanza.
Art. 15c, nota a piè di paginaI nuovi sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l’allegato II della direttiva [UE] 2016/79724) possono essere messi in esercizio soltanto se l’UFT ha rilasciato un’autorizzazione d’esercizio per il veicolo o l’infrastruttura di cui fanno parte.
Art. 15d Modifiche di veicolibis (art. 23c Lferr)Un’autorizzazione per la messa in circolazione di un veicolo modificato è richiesta in caso di modifiche rilevanti ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (UE) 2016/79725 e dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54526.
Art. 15e, rubrica, nonché cpv. 1 e 4Deroghe all’applicazione delle STI (art. 23f cpv. 3 Lferr)1 Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/79727.4 Per i veicoli l’UFT può autorizzare deroghe alle STI se il rispetto di queste ultime non è necessario per l’impiego sulle tratte interoperabili e il richiedente fornisce la prova di cui all’articolo 5 capoverso 2.
Art. 15ebis Valutazione della conformità di componenti di interoperabilità (art. 23j Lferr)La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta da: a. l’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/79728; b. le STI; c. gli articoli 4 e 5 e l’allegato I della decisione 2010/713/UE29; e d. l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25030.
Art. 15eter Attestati di conformità di componenti di interoperabilità alle STI (art. 23j cpv. 1 Lferr)1 Per ogni componente di interoperabilità è necessario un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r).2 L’attestato di conformità attesta che il componente di interoperabilità e le relative interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.
Titolo prima dell’art. 15hSezione 2: Apparecchiature ERTMS di terra(art. 23g Lferr)
Art. 15hChi intende svolgere gare d’appalto per apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario «European Rail Traffic Management System» (ERTMS) necessita, nei casi di cui all’articolo 18 paragrafo 6 terzo periodo della direttiva (UE) 2016/79731, il consenso dell’UFT relativo alle specifiche ERTMS.
Titolo prima dell’art. 15iSezione 3: Attestato di sicurezza
Art. 15i Attestato di sicurezza per veicolibis (art. 23c cpv. 4 Lferr)Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l’impresa ferroviaria deve disporre dei documenti di cui all’articolo 21 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/79732 nonché di cui agli articoli 28–30 e all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54533.
Art. 15ibis Rapporti di perizia1 Se, nel caso di progetti con elevata rilevanza per la sicurezza, i requisiti elencati di seguito sono specificati da prescrizioni diverse dalle STI o dalle prescrizioni nazionali notificate, i rapporti di perizia sono necessari per provare:a. la sicurezza e la conformità alle prescrizioni dei sottosistemi e delle loro interfacce; b. la compatibilità tecnica dei sottosistemi; c. l’integrazione sicura dei sottosistemi nel sistema globale. 2 L’UFT può stabilire in una direttiva quali rapporti di perizia occorre fornire regolarmente.
Art. 15iter Dichiarazioni di conformità per componenti di interoperabilitàPer provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni, il gestore dell’infrastruttura o il detentore del veicolo deve disporre delle dichiarazioni «CE» secondo l’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/79734 e secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25035.
Titolo prima dell’art. 15jSezione 4: Autorizzazione d’esercizio
Art. 15j Prove necessariebis (art. 23c cpv. 5 e art. 23c cpv. 4 Lferr)1 Il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione d’esercizio:a. l’attestato di sicurezza;b. i documenti sul rispetto dei requisiti essenziali, delle STI e delle altre prescrizioni determinanti.2 Alla domanda di autorizzazione d’esercizio per un impianto ferroviario, deve inoltre allegare:a. i documenti di cui all’articolo 18 paragrafo 4 lettere a–c della direttiva (UE) 2016/79736;b. in caso di apparecchiature ERTMS di terra, il consenso dell’UFT di cui all’articolo 15h.
Art. 15k Valutazione della conformità di sottosistemi (art. 23j Lferr)La valutazione della conformità di sottosistemi è retta da: a. l’articolo 15 e l’allegato IV della direttiva (UE) 2016/79737; b. le STI; c. l’articolo 6 e l’allegato I della decisione 2010/713/UE38; ed. gli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25039.
Art. 15kbis Attestati di conformità di sottosistemi alle STI (art. 23j cpv. 1 Lferr)1 Per ogni sottosistema di natura strutturale è necessario un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r).2 L’attestato di conformità attesta che il sottosistema e le relative interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.
Art. 15mAbrogato
Art. 15n Dichiarazione di conformità per sottosistemi di natura strutturalePer i sottosistemi di natura strutturale secondo l’allegato II numero 1 lettera a della direttiva (UE) 2016/79740, per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni il richiedente deve fornire all’UFT le dichiarazioni «CE» di verifica secondo l’articolo 15 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25041.
Art. 15o Validità di autorizzazioni europee ed estere1 Chi intende mettere in circolazione un veicolo in Svizzera e nell’Unione europea necessita di un’autorizzazione dell’ERA, se un accordo internazionale lo prevede.2 I veicoli autorizzati dall’ERA o da un’autorità estera per l’esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se sono definiti in modo completo nelle STI.3 I veicoli autorizzati dall’ERA per l’esercizio su tratte interoperabili che non sono definiti in modo completo nelle STI non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se quest’ultimo ha confermato all’ERA il rispetto delle prescrizioni nazionali notificate dalla Svizzera.4 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non viene verificato se può essere desunto dall’autorizzazione d’esercizio oppure dalla verifica dell’ERA o di un’autorità estera.
Art. 15pbis, frase introduttiva, nota a piè di paginaL’UFT verifica secondo l’articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/79742 che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare:
Art. 15q cpv. 11 L’UFT decide entro quattro mesi dalla ricezione della domanda completa.
Art. 15qbis Non conformità ai requisiti essenziali1 Se un’impresa di trasporto ferroviario riscontra che un veicolo non soddisfa uno dei requisiti essenziali, adotta le misure del caso.2 Se dispone di elementi dai quali risulta che al momento in cui è stata rilasciata l’autorizzazione per la messa in circolazione la non conformità era già presente, ne informa l’UFT e l’ERA.
Titolo prima dell’art. 15r Capitolo 1b: Organismi di controllo indipendentiSezione 1: Organismi notificati e organismi interni accreditati
Art. 15r cpv. 2, nota a piè di pagina2 Per il rimanente agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli articoli 30–34 della direttiva (UE) 2016/79743.
Art. 15s cpv. 1 e 1bis1 Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti: a. agli articoli 34, 36 paragrafo 1, 41 e 42 nonché nell’allegato IV della direttiva (UE) 2016/79744; b. all’articolo 34 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/79645; c. nelle STI; e d. nella decisione 2010/713/UE46. 1bis Devono partecipare ai lavori del gruppo settoriale di cui all’articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.
Art. 15sbis Organismi interni accreditatiGli organismi interni accreditati sono soggetti ai requisiti e doveri stabiliti all’articolo 35 della direttiva (UE) 2016/79747.
Art. 15t cpv. 5, nota a piè di pagina5 Agli organismi designati si applicano inoltre le esigenze di cui all’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/79748.
Art. 15ubis, nota a piè di paginaGli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 45 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/79749.
Art. 15v cpv. 1 e 41 Gli organismi di valutazione del rischio che intendono effettuare valutazioni della sicurezza secondo l’articolo 5m capoverso 4 devono essere riconosciuti dall’UFT o accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 199650 sull’accreditamento e sulla designazione.4 Il riconoscimento è valido per al massimo dieci anni per gli organismi designati e per al massimo cinque anni per gli organismi di valutazione del rischio. Può essere rinnovato se le condizioni pertinenti sono adempiute.
Art. 81 Disposizioni d’esecuzioneL’UFT emana le disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio. A tal fine, tiene conto dei requisiti specifici dei binari di raccordo.
Art. 83h cpv. 3 e 4Abrogati
II
L’allegato 7 è abrogato.
III
L’ordinanza del 25 novembre 199851 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2 lett. k2 Essa stabilisce almeno:k. l’attestazione da parte dell’impresa di trasporto ferroviario di un’assicurazione di responsabilità civile sufficiente.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |