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00.3070 · Postulato · 2000-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'articolo 7 capoverso 3 dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI, RS 831.232.51) è stabilito che l'AI eroga un sussidio annuo per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari. Conformemente al capoverso 4 dello stesso articolo l'assicurazione assegna un sussidio mensile per il mantenimento di cani da guida per ciechi. Entrambi i sussidi sono determinati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Il Consiglio federale constata che le richieste avanzate dal postulato sono già soddisfatte:

Per il mantenimento di un cane da guida per ciechi il detentore o la detentrice riceve un contributo mensile di 190 franchi nel quale sono compresi anche 40 franchi per le spese di veterinario. Se alla fine di un anno le spese effettive superano 480 franchi (12 x 40 franchi), la persona assicurata può chiedere all'Ufficio AI che le vengano rimborsati i costi supplementari presentando i documenti giustificativi. In questo modo i costi di veterinario per i cani guida per ciechi sono interamente coperti.

Dal 1° aprile 1999 esiste una nuova convenzione tariffale tra gli audioprotesisti e l'UFAS. Secondo tale convenzione la totalità delle spese d'uso e di manutenzione per l'intera durata d'utilizzazione dell'apparecchio acustico sono comprese nel prezzo d'acquisto. Le spese per le batterie invece possono essere conteggiate annualmente all'Ufficio AI con un forfait di 115 franchi per apparecchio. È stato necessario fissare un forfait poiché diversi offerenti di batterie richiedevano prezzi troppo elevati. Tale forfait è stato calcolato sulla base di offerte convenienti.

Nel determinare i sussidi per le spese d'uso e di manutenzione l'UFAS include gli esperti nel processo decisionale.

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

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