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00.3308 · Interpellanza · 2000-06-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande inoltrate come segue:

1. L'entrata in vigore dell'ORNI è stata preceduta da una vasta procedura di consultazione, nella quale è stato coinvolto anche il settore dell'energia elettrica. Il testo in consultazione è stato inviato direttamente alle principali organizzazioni del settore e quindi anche all'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS).

2. La procedura di consultazione ha suscitato una vasta eco (cfr. il rapporto del 22 ottobre 1999 del DATEC sui risultati della procedura di consultazione). Al termine della consultazione sono giunte 286 prese di posizione, di cui 10 delle associazioni del settore energetico ed elettronico e 32 di singole aziende del settore dell'energia. Il DATEC ha esaminato, valutato e ponderato tutte le risposte e sulla base di quanto scaturito dall'analisi ha redatto le proposte all'attenzione del Consiglio federale. La versione finale dell'ORNI, entrata in vigore su decreto del Consiglio federale, rappresenta un compromesso fra le posizioni alquanto distanti delle parti coinvolte nella procedura di consultazione.

La stesura del testo ha tenuto conto dell'esigenza del settore dell'energia elettrica di rinunciare a rilevamenti in materia di salute in singoli casi. Questa decisione comporta per le persone interessate l'indebolimento della loro protezione e una maggiore sicurezza giuridica per i gestori degli impianti. Non è invece stata soddisfatta l'esigenza di rinunciare a provvedimenti preventivi (distanza da rispettare, valori limite dell'impianto). La maggioranza delle parti consultate esige modalità di prevenzione più severe.

3. L'ORNI definisce da un lato i valori limite d'immissione (allegato 2 ORNI), dall'altro i valori limite degli impianti (allegato 1 ORNI).

L'ordinanza riprende i valori limite d'immissione pubblicati dalla Commissione internazionale di protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Detti valori limite proteggono da effetti che nuocciono gravemente alla salute.

Per contro, i valori limite d'impianto hanno un compito di prevenzione. Essi sono stati stabiliti allo scopo di ridurre al minimo possibile i rischi di effetti potenzialmente nocivi a lungo termine. I valori limite d'impianto sono valori tecnici stabiliti tenendo conto delle esperienze acquisite sinora sulle possibilità tecniche di riduzione delle radiazioni. La base indispensabile in tal senso viene data dall'articolo 1 capoverso 2 e dall'articolo 11 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) :

"Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche".

4. I valori limite d'immissione sono coordinati a livello internazionale (cfr. cifra 3 summenzionata). Per contro, la maggior parte dei Paesi non ha stabilito dei valori limite d'impianto o di prevenzione per gli impianti d'approvvigionamento energetico, in quanto non dispongono delle basi giuridiche sufficienti. Singoli valori analoghi esistono a livello locale (p.es. in Svezia).

5. I valori limite d'impianto devono essere rispettati soltanto nei cosiddetti "luoghi con utilizzazione sensibile". Per luoghi con utilizzazione sensibile s'intendono giusta l'articolo 3 capoverso 3 dell'ORNI :

a. i locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno prolungato di

persone;

b. i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella

legislazione sulla pianificazione del territorio;

c. le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse

le utilizzazioni giusta le lettere a e b.

I metodi di misurazione e di calcolo (cfr. articolo 12 capoverso 2 dell'ORNI) vengono elaborati dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (cfr. risposta del 22 marzo 2000 da parte del Consiglio federale alla mozione Genner 00.3105).

6. Calcoli concreti sugli effetti dell'ORNI su impianti di approvvigionamento elettrico sono già stati effettuati prima dell'inizio della procedura di consultazione. Le distanze da rispettare per le linee aeree e le linee sotterranee sono state illustrate dettagliatamente da numerosi esempi con disegni e tabelle nel rapporto esplicativo del 16 febbraio 1999 sul testo dell'ORNI inviato in procedura di consultazione.

7. Per le linee aeree e sotterranee la distanza richiesta per il rispetto dei valori limite d'impianto dipende dai dati tecnici e dalla capacità di trasmissione della linea elettrica. La distanza, misurata tra un luogo a utilizzazione sensibile e il conduttore più vicino della linea aerea, ammonta nel caso di linee aeree tipiche e ottimizzate dal profilo tecnico a :

- ca. 55 m per una linea di 380 kv;

- ca. 15 m per una linea di 110 kV;

- ca. 10 m per una linea di 20 kV.

La distanza nel caso di linee sotterranee ammonta, di regola, a meno di 5,5 m.

8. Il criterio della sopportabilità economica è stata introdotta nella legge sulla protezione dell'ambiente quale criterio ai fini della limitazione preventiva delle emissioni (art. 11 cpv. 3 LPAmb). Essa viene intesa anche quale tetto alla limitazione preventiva delle emissioni giusta l'ORNI. Parte dei costi supplementari scaturiti dalla limitazione delle emissioni preventiva viene compensata con una maggiore sicurezza (p.es. procedure più brevi).

Nel caso di vecchi impianti deve essere ottimizzata l'occupazione di fase giusta l'allegato 1 cifra 16 ORNI se nei luoghi a utilizzazione sensibile viene superato il valore limite d'impianto. Il settore dell'energia ha segnalato anzitempo che le misure di risanamento sono possibili e possono essere realizzate senza oneri supplementari eccessivi. Il Consiglio federale ha quindi rinunciato a una valutazione dettagliata dei costi. Laddove non è possibile rispettare il valore limite d'impianto o ne scaturiscono costi eccessivi, si autorizzano in via eccezionale singoli casi giusta l'allegato 1 cifra 15 capoverso 2 ORNI.

Risposta del Consiglio federale.