00.3748 · Interpellanza · 2000-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. I prodotti agricoli rappresentano un settore parziale nell'ambito delle prescrizioni
vigenti in materia di designazione. Per l'applicazione degli articoli 14 a 16 nonché
18 della legge sull'agricoltura il Consiglio federale ha emanato le seguenti
regolamentazioni:
? ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (ordinanza
DOP/IGP; RS 910.12);
? ordinanza del 22 settembre 1997
sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate
alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18);
? ordinanza del 3 novembre 1999
concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in
Svizzera (ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr; RS 916.51).
Le disposizioni concernenti la designazione dei prodotti agricoli vengono eseguite
dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze e in virtù
della legislazione sulle derrate alimentari. Sul mercato sono attive le istanze di
controllo cantonali, le quali operano in base a un concetto d'organizzazione
uniforme statuito dalla legge sulle derrate alimentari. Laddove necessario, la
Confederazione coordina i provvedimenti cantonali d'esecuzione e sorveglia
l'attività degli enti di certificazione, i quali svolgono mansioni di controllo a livello
di produzione, lavorazione ed importazione. Questa distribuzione dei compiti di
controllo è, per principio, adeguata in quanto consente di eseguire controlli
conformi alle peculiarità locali e di far capo alle conoscenze specifiche disponibili
presso gli enti di certificazione.
2. Benché l'esecuzione abbia luogo in modo settoriale, le autorità federali e
cantonali competenti collaborano. Nel nostro contesto istituzionale e federalista
non è tuttavia compito facile garantire un'esecuzione uniforme delle prescrizioni
di designazione per i più disparati prodotti agricoli. Va inoltre sottolineato che con
l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, i quali contemplano, tra l'altro, la
reciproca protezione delle denominazioni per i prodotti agricoli, gli organi
responsabili dell'esecuzione sul piano cantonale saranno confrontati con nuove
sfide. Dal profilo generale si constata che proprio in ambito agricolo la protezione
dei consumatori e la lotta contro le frodi rivestono un significato notevole sia in
Svizzera sia nell'UE. Nel settore agricolo una maggiore interoperatività tra
autorità federali e cantonali da un canto e tra i singoli uffici federali competenti
dall'altro potrebbe accrescere ulteriormente l'effetto delle prescrizioni
summenzionate.
3. Considerato che sono decorsi i termini transitori concernenti le indicazioni di
origine, nell'ambito di un progetto del DFE lanciato nel 2000 viene valutato in
quale misura l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle prescrizioni citate
potrebbe essere raggiunto attraverso l'istituzione di un comitato
interdipartimentale che comprenda le autorità cantonali. Per la Confederazione
potrebbero essere rappresentati gli Uffici federali dell'agricoltura, della sanità e di
veterinaria, l'Amministrazione federale delle dogane e, per quanto concerne i
superalcolici, la Regia federale degli alcool. Questo comitato non si limiterebbe a
coordinare il controllo delle prescrizioni nei settori della designazione e del
traffico transfrontaliero, bensì anche la sequenza adeguata del sanzionamento
delle infrazioni. Esso sarebbe inoltre il servizio al quale sporgere denuncia in
caso di irregolarità.
Risposta del Consiglio federale.