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01.1010 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'evoluzione dell'afta epizootica in Gran Bretagna e la sua propagazione sul continente europeo

hanno indotto le autorità svizzere a inasprire le misure intese a impedire nel nostro Paese

l'introduzione dell'epizoozia. Fondandosi sull'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 aprile

1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE;

RS 916.443.11), l'Ufficio federale di veterinaria ha emanato, il 28 marzo 2001, un'ordinanza

concernente misure temporanee al confine per combattere l'afta epizootica.

Oltre a un divieto d'importazione e di transito per gli animali ad unghia fessa vivi provenienti da

tutti i Paesi dell'UE e per i cavalli provenienti dalla Gran Bretagna nonché a limitazioni relative

all'importazione di carne, di prodotti a base di carne e di latte dall'UE, l'UFV ha ordinato anche

che i veicoli vuoti utilizzati per il trasporto di bestiame possono entrare in Svizzera soltanto su

presentazione agli organi doganali di un certificato veterinario ufficiale attestante che il

compartimento riservato al carico è stato pulito e disinfettato dopo l'ultimo trasporto di animali.

Le autorità doganali possono inoltre verificare il libro di controllo, che l'autotrasportatore deve

avere con sé in base al diritto europeo.

Finora, le competenti autorità doganali hanno controllato per campionatura se i veicoli vuoti

utilizzati per il trasporto di bestiame erano puliti. Con la nuova ordinanza, tali controlli sono stati

intensificati.

È essenziale che i compartimenti e le rampe dei veicoli siano puliti a fondo, affinché gli agenti

patogeni dell'epizoozia non possano propagarsi tramite sudiciume. Secondo il diritto dell'UE,

per la pulizia e la disinfezione devono essere sistemate, nei macelli e nei centri di raccolta degli

animali, installazioni di pulizia e di disinfezione ufficialmente autorizzati. Siccome i disinfettanti

usuali distruggono il virus dell'afta epizootica, la richiesta di una disinfezione dei veicoli

confermata ufficialmente è sufficiente, per cui non è necessario emanare un divieto generale di

transito attraverso la Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.