01.1033 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad domande 1 e 5
I reati in materia di contraffazione di monete e di immissione di monete false rivestono in parte, alla stregua dei reati contro il patrimonio, un'importanza relativa. Tuttavia, questi reati vengono parzialmente perpetrati in grande stile e in modo professionale da gruppi attivi a livello internazionale. In questo contesto, le pene previste vanno dalla multa fino alla detenzione. Si tratta comunque sempre di delitti perseguibili d'ufficio. Conseguentemente, ogniqualvolta la polizia viene a conoscenza dell'esistenza di monete contraffatte ha l'obbligo d'intervenire. L'obbligo d'intervento deriva altresì dalla giurisprudenza della Convenzione internazionale per la lotta contro la falsificazione delle monete alla quale la Svizzera ha aderito nel 1949 (RS 0.311.51). Si tratta innanzitutto di determinare l'origine del traffico o addirittura della contraffazione tramite un esame dettagliato della fattispecie, un raffronto tra i risultati e gli altri dati della polizia e, infine, attraverso l'aiuto ufficiale intercantonale o internazionale.
Il rapporto della polizia locale e il denaro falso sequestrato vengono inviati all'ufficio centrale - istituito in virtù della Convenzione - presso l'Ufficio federale di polizia. Quest'ultimo verifica l'autenticità del denaro, restituisce, all'occorrenza, al proprietario l'equivalente in denaro autentico e, infine, vigila a che il denaro contraffatto venga confiscato. Esso incarica il Ministero pubblico della Confederazione della delegazione della procedura all'istanza giudiziaria cantonale competente. Nel caso in cui, come evidentemente in quello in questione, non vi siano indicazioni rivelanti un comportamento passibile di pena da parte della persona che ha messo in circolazione la banconota falsa, l'ufficio centrale incarica il Ministero pubblico della Confederazione di archiviare la procedura. Questo procedimento deriva dagli impegni internazionali assunti dalla Svizzera come pure dal fatto che i reati di contraffazione della moneta sottostanno alla giurisdizione della Confederazione. Il procedimento summenzionato, inoltre, permette di lottare contro il settore concernente la messa in circolazione frazionata di monete false e di facilitare comunque la scoperta tempestiva di centrali di traffico e di contraffazione. L'eventuale individuazione del fabbricante di falsi viene segnalata alle persone danneggiate, in modo che esse possano fare valere le pretese di diritto civile nei suoi confronti.
ad domanda 2
Solitamente le indagini iniziano con l'interrogatorio della persona che ha messo in circolazione le monete contraffatte. In questo contesto, le autorità sanno che spesso le persone si trovano in possesso di falsi senza esserne a conoscenza e che quindi, ignari, lo rimettono in circolazione. È comprensibile che a tali persone l'interrogatorio dettagliato da parte della polizia cantonale appaia esagerato. Fintantoché l'intervento si svolge in modo corretto segnatamente osservando il principio della proporzionalità, non sussiste motivo per cui ci si opponga.
Valgono, come in tutti gli altri settori del diritto penale, la presunzione d'innocenza e il principio secondo cui la condizione di una condanna è basata sulla prova di un comportamento punibile fornita dalle autorità. Per quanto attiene al controllo, all'interrogatorio e alla registrazione del rapporto, la polizia cantonale deve osservare le disposizioni cantonali e comunali in materia. Visto che essa non soggiace alla sorveglianza della Confederazione e considerata la mancata conoscenza della fattispecie concreta, non si può giudicare in modo definitivo se l'intervento della polizia è stato completamente proporzionale all'accaduto . In ogni caso, tuttavia, lo svolgimento descritto del procedimento da parte delle autorità è conforme alle disposizioni.
ad domanda 3
Giusta l'art. 12 della Convenzione l'ufficio centrale s'impegna a "accentrare in ogni paese le indicazioni atte ad agevolare le indagini, la prevenzione e la repressione della falsificazione delle monete". A tal fine, viene istituita una banca dati alla quale hanno accesso esclusivamente i collaboratori del Commissariato falsificazione delle monete dell' Ufficio federale di polizia. I dati vengono cancellati dopo dieci anni.
ad domanda 4
I costi della polizia locale vengono assunti dalla comunità e non vengono comunicati alla Confederazione. I costi della Confederazione non sono calcolati in base alla singola procedura; comunque, per i casi di poca importanza, come quello in questione, essi risultano essere insignificanti. Infatti, i controlli della banca dati, le nuove registrazioni come pure la stesura standardizzata delle disposizioni concernenti l'archiviazione e la confisca non costituiscono un grande onere in termini di tempo. I costi risultano quindi essere del tutto proporzionali sia al danno economico sia all'impatto criminale della falsificazione di monete false come pure al contributo solidale internazionale della Svizzera in questo settore.
Risposta del Consiglio federale.