01.3044 · Interpellanza · 2001-03-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La regione di Montreux-Villeneuve con il Castello di Chillon e i Dents du Midi sullo
sfondo è una destinazione di notevole bellezza e di grande interesse turistico.
Tuttavia, tale paesaggio è stato in parte deturpato in seguito agli svariati interventi
dell'uomo, quali la costruzione della strada nazionale A9, l'area industriale e
commerciale di Villeneuve nonché la cava di pietra dei Monts d'Arvel.
Il previsto ampliamento della cava necessita una concessione di sfruttamento. Dato
che il progetto coinvolge un'area boschiva, esso richiede anche un permesso di
dissodamento. Entrambe le decisioni spettano al Canton Vaud. Tuttavia, se tale
dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2, prima di concedere
l'autorizzazione l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP) (art. 6 legge forestale, RS 921.0).
La decisione relativa al dissodamento, anche se presa dal Cantone, incombe alla
Confederazione ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 1° luglio 1966
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451). I Monts d'Arvel si
trovano all'interno - in parte anche ai margini - della regione di Tour d'Aï - Dent de
Corjon, la quale dal 1998 è classificata nell'inventario federale dei paesaggi, siti e
monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), quale oggetto numero 1515 (OIFP,
RS 451.11). Il Cantone deve quindi decidere se, in seguito all'ampliamento della
cava di pietra, l'oggetto iscritto nell'IFP subisca un danno rilevante oppure sorga una
questione d'importanza fondamentale e se egli debba richiedere una perizia alla
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) (art. 7
LPN).
L'articolo 6 della LPN assume un'importanza particolare per la decisione cantonale di
dissodamento. L'articolo recita che un oggetto IFP merita di essere conservato intatto
o perlomeno di essere salvaguardato per quanto possibile. Il principio secondo il
quale un oggetto dev'essere conservato intatto non tollera deroghe, sempreché non
s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza nazionale.
Possono presentare ricorso contro la decisione cantonale di dissodamento i Comuni
e le associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio
aventi un'importanza nazionale e legittimate a ricorrere, come pure l'UFAFP (art. 46
legge forestale, art. 12 e 12b LPN).
Vista la situazione, gli interessi della protezione della natura e del paesaggio sono
presi in giusta considerazione. Per il Consiglio federale non sussiste quindi alcun
motivo per intervenire in una procedura cantonale in corso.
Risposta del Consiglio federale.