01.3064 · Mozione · 2001-03-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
È vero che la compensazione ecologica, in particolare per quanto riguarda le siepi e i
boschetti campestri, ha un'importanza diversa nelle regioni di pianura rispetto a
quelle di montagna. Tuttavia, il fatto di voler facilitare l'eliminazione delle strutture
ecologiche e agricole nelle regioni di montagna è inammissibile. È infatti importante
conservare la ricchezza proprio nelle zone ecologicamente alquanto ricche. Lo scopo
di un'agricoltura polivalente e orientata verso il futuro non è quello di compensare la
rivalorizzazione delle regioni di pianura, auspicata da un punto di vista ecologico, con
un impoverimento delle regioni di montagna, raggiungendo una qualità standard ma
mediocre.
È vero che le siepi e i boschetti campestri ostacolano una gestione razionale, ma
essi hanno pure numerosi effetti positivi: proteggono dall'erosione e dal vento e,
d'estate, fungono da ripari contro il sole per gli animali da pascolo. Infine, riflettono le
prestazioni effettuate da un'agricoltura vincolata alla promozione della diversità
biologica e paesaggistica.
Le siepi e i boschetti sono biotopi (art. 18 cpv. 1bis della legge federale del 1° luglio
1966 sulla protezione della natura e del paesaggio - LPN, RS 451), a cui si
attribuisce di norma un'importanza a livello locale o, tutt'al più, regionale. La loro
protezione spetta quindi ai Cantoni (art. 18b LPN), i quali la esercitano, se possibile,
mediante accordi con i proprietari fondiari e i gestori (art. 18c cpv. 1 LPN), tenendo
conto della situazione, in particolare prendendo in considerazione le diverse
condizioni nelle regioni di pianura e di montagna. La protezione, il ripristino o la
sostituzione in caso di interventi tecnici (art. 18 cpv. 1ter LPN), nonché le eccezioni al
divieto, punito penalmente, di eliminare le siepi (art. 18 cpv. 1 lett. g della legge del
20 giugno 1986 sulla caccia, RS 922.0), sono pure di competenza dei Cantoni.
Entrambe le disposizioni comportano una certa flessibilità, rispondendo alle richieste
dell'autore della mozione.
Versando contributi per la compensazione ecologica la piantatura e la manutenzione
delle siepi e dei boschetti campestri, la Confederazione sottolinea la grande
importanza che questi costituiscono per la flora e la fauna locali, come pure per
l'aspetto e la struttura del paesaggio (art. 40 ss. dell'ordinanza del 7 dicembre 1998
sui pagamenti diretti all'agricoltura, RS 910.13). Alle siepi e ai boschetti campestri
che si contraddistinguono per una particolare qualità o che, quali elementi di classici
di collegamento, sono parte integrante delle strategie per la creazione di un
collegamento ecologico, i Cantoni assegnano inoltre contributi supplementari
conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001 sulla qualità ecologica.
Il diritto vigente tiene conto in maniera appropriata sia degli interessi del gestore che
delle esigenze della natura e del paesaggio. Modificare la LPN con lo scopo di
mitigare la protezione delle siepi e dei boschetti campestri nelle regioni di montagna
risulterebbe controproducente, considerando i tentativi promettenti per rafforzare la
compensazione ecologica nell'agricoltura.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.