01.3085 · Mozione · 2001-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In seguito ad un ricorso amministrativo e ad un'indagine amministrativa condotta su
incarico del Consiglio dei PF sul rispetto delle disposizioni legali in materia di
personale, il PFL è stato incaricato di esaminare la prassi delle assunzioni a tempo
determinato e, dove necessario, regolare i rapporti di servizio. Il Consiglio dei PF, in
una riunione del 15 marzo 2001, ha preso atto di come il PFL intende procedere per
risolvere la questione, approvando.
Fino all'inizio dell'anno in corso, in una prima fase, è stato possibile regolamentare i rapporti
di servizio dei collaboratori con funzioni amministrative o tecniche che da più di cinque anni
erano impiegati a tempo determinato. Al momento si è passati alla seconda fase in cui si
esaminano i rapporti di servizio di collaboratori con funzioni amministrative o tecniche il cui
impiego è durato da tre a cinque anni. La scadenza di questa fase è prevista per il 30 giugno
2001. Al contempo vengono analizzati e regolamentati dove necessario i rapporti di lavoro
del personale scientifico con più di tre anni di servizio. Nel procedere si cerca il colloquio
diretto con le persone interessate e si aggiornano le descrizioni delle funzioni e gli elenchi
degli obblighi, se opportuno. Questo modo di avanzare è dispendioso, ma rende possibile
adeguare alla situazione ed alla persona la pianificazione della carriera di cui si tiene poi
conto nei nuovi rapporti di servizio. I collaboratori che si occupano di progetti didattici o di
ricerca ricevono nuovi contratti a tempo determinato conformemente al compito di durata
limitata che sono chiamati ad espletare.
L'esame di tutti questi contratti avviene in concomitanza con il passaggio alla nuova legge
sul personale federale. Il PFL naturalmente tiene conto anche di queste nuove disposizioni
legali.
La nuova legge sul personale federale prevede una durata massima di cinque anni per
impieghi a tempo determinato. Tuttavia il Consiglio federale può prevedere eccezioni per
alcune categorie professionali. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa prerogativa e,
nell'articolo 6 dell'ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale, ha escluso da
questo limite massimo gli assistenti, gli assistenti in capo ed i collaboratori in progetti didattici
e di ricerca o in progetti finanziati da terzi. Il 15 marzo 2001, il Consiglio dei PF ha approvato
l'ordinanza sul personale del settore dei PF decidendo norme chiare e accuratamente
concordate con gli interlocutori sociali per rapporti di lavoro a tempo determinato. Ormai
assistenti ed assistenti in capo possono essere impiegati al massimo sei anni, mentre i
collaboratori scientifici in progetti di insegnamento e di ricerca possono essere impiegati al
massimo nove anni in tutto. Molto importante è un nuovo obbligo: dopo al massimo quattro
anni di impiego a tempo determinato, il collaboratore deve elaborare con i propri superiori un
piano di carriera individuale e scritto che deve essere nuovamente preso in esame dopo tre
anni.
Il Consiglio federale ritiene che con l'aggiornamento individuale dei rapporti di lavoro a tempo
determinato e con le nuove disposizioni previste dall'ordinanza sul personale del settore dei
PF esista ormai una buona base per permettere al PFL di espletare la propria funzione di
datore di lavoro nel modo esemplare auspicato dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.