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01.3091 · Interpellanza · 2001-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1:

In merito alle prescrizioni sui gas di scarico, anche in Svizzera i motoveicoli devono adempiere le esigenze stabilite nel capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote (allegato 5 cifra 212 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV, RS 741.41). In un primo momento la CE ha previsto di inasprire nel corso del 2003 le prescrizioni in questione. Una collaborazione diretta della Svizzera negli organi di Bruxelles addetti all'elaborazione delle nuove prescrizioni non è stata purtroppo possibile. E' tuttavia prevista l'integrazione delle prescrizioni più severe nel diritto svizzero, di pari passo con la CE.

A medio termine, prescrizioni ancora più severe, applicabili a livello mondiale, dovranno sostituire quelle sancite nella direttiva summenzionata. Nei gruppi di lavoro istituiti a tale scopo, la Svizzera riveste un ruolo attivo nel quadro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite di Ginevra (ONU/ECE). E' dunque probabile che nell'ambito dell'inasprimento delle prescrizioni sui gas di scarico, la cui introduzione è prevista nel 2006 circa, sarà sancito l'obbligo di un catalizzatore regolato anche per i motoveicoli.

Domanda 2:

Attraverso i gruppi di lavoro summenzionati, istituiti per elaborare prescrizioni sui gas di scarico più severe, la Svizzera può esercitare una certa pressione sull'industria, affinché vengano adottate al più presto tecniche antinquinamento all'avanguardia.

Nel quadro del programma federale "SvizzeraEnergia" e in collaborazione con i settori interessati è inoltre prevista la realizzazione di un programma incisivo, volto a ridurre il consumo di carburante.

La legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51) impedisce alla Svizzera di adottare soluzioni individuali in materia di prescrizioni sui gas di scarico per motoveicoli. Essa precisa infatti che le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio (art. 4 cpv. 1). Sono tuttavia ammesse deroghe a tale principio, se interessi pubblici preponderanti lo richiedono, ad esempio per proteggere l'ambiente.

E' incontestabile che attualmente un motoveicolo emette una quantità superiore di sostanze nocive rispetto ad un'automobile che rispetta le nuove prescrizioni sui gas di scarico (EURO 3). Il Consiglio federale ritiene tuttavia inopportuno adottare soluzioni individuali, dato che in un'ottica globale delle emissioni del traffico stradale il numero dei motoveicoli e dei relativi chilometraggi è relativamente esiguo e visto che il mercato svizzero è troppo piccolo per permettere ai produttori di proporre valide soluzioni tecniche.

Infine, anche se la Svizzera optasse per una soluzione individuale, sarebbe necessario accordare all'industria un certo periodo di transizione. Di conseguenza, non è possibile, oppure soltanto in minima misura, guadagnare tempo sul calendario europeo previsto per l'introduzione di prescrizioni sui gas di scarico più severe (cfr. risposta alla domanda 1).

Domanda 3:

Nel quadro del programma federale "SvizzeraEnergia" il Consiglio federale è disposto a lanciare una campagna informativa mirata sui motoveicoli poco inquinanti e a basso consumo energetico.

Risposta del Consiglio federale.